Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 3696/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 16/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette~e conclusioni del PG Dott.
Massimo Galli che, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;

ensor

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza del
16/03/2015, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’opposizione presentata da
Attanasio Alessio avverso il decreto di revoca emesso il 1/07/2014 dal Tribunale
di Sorveglianza. La pronuncia è fondata sull’omessa notificazione del ricorso in
opposizione al Procuratore Generale ed alla Direzione Agenzia delle Entrate, dalla

2. Ricorre per cassazione Alessio Attanasio, censurando il provvedimento
impugnato per violazione dell’art.99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
nonché per vizio di motivazione, sostenendo che, per legge, non è prevista da
alcuna norma la notificazione del ricorso al Procuratore Generale e che la
notificazione all’Agenzia delle Entrate era stata ritualmente eseguita. Nel ricorso
si censura il provvedimento impugnato anche per aver desunto la rinuncia
all’impugnazione nonostante l’opponente avesse chiesto di essere ascoltato.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Massimo Galli, nella sua
requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, sul presupposto che la mancata notifica in parola non sia causa di
inammissibilità dell’opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre muovere dal dato normativo secondo il quale, nel procedimento
di opposizione avverso i provvedimenti emessi in materia di istanze di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva è
espressamente attribuita all’Ufficio finanziario. Dispone, infatti, l’art.99, comma
2, d.P.R. n.115/2002: .

3. La questione è stata affrontata anche nella sentenza delle Sezioni Unite
Civili (Sez.0 Civili, n.8516 del 29/05/2012, Rv.622818) laddove hanno
evidenziato la diversità del procedimento di ammissione al patrocinio rispetto a
quello di liquidazione dei compensi, precisando che a norma dell’art.98 d.P.R.
2

quale il giudice dell’opposizione ha desunto implicita rinuncia all’impugnazione.

n.115/2002 è parte attiva nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato l’ufficio finanziario, essendogli demandato il riscontro del requisito di
reddito per la concessione del beneficio medesimo ed essendogli attribuito il
potere di chiederne la revoca ai sensi dell’art.112 T.U. cit., derivando proprio da
tali peculiari attribuzioni il ruolo di parte nel procedimento di opposizione al
diniego (o alla revoca) del beneficio.

4. Con specifico riguardo alla questione posta dal ricorrente, è sufficiente

Corte Suprema secondo il quale, quando il ricorso in opposizione dell’interessato
avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato
presso il giudice ad quem, ancorchè non sia stato notificato alla Direzione
Regionale delle Entrate a cura dell’istante, non si configura inammissibilità del
gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la
rituale notifica del ricorso all’Amministrazione finanziaria, da eseguire a cura del
ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (Sez. 4, n.
44916 del 10/12/2010, Stivaletti, Rv. 249066; Sez. 1, n. 14406 del 25/01/2001,
Ferretti, Rv. 219098). Il provvedimento impugnato deve essere
conseguentemente annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 17/11/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rammentare in proposito il condiviso principio enunciato ripetutamente da questa

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