Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38 del 10/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 38 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZZA PASQUALE N. IL 13/12/1971
avverso la sentenza n. 188/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?
che ha concluso per a
A.Z.fiktetz
-u_r24.1.
4
QApt g

Udito, per parte civile, l’Avv

Data Udienza: 10/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha
confermato la sentenza emessa in data 27 ottobre 2009 dal Tribunale di
Brindisi – sez. Mesagne, che aveva dichiarato l’imputato colpevole della
ricettazione continuata di più assegni bancari di provenienza furtiva
(commessa in S. Pancrazio Salentino fino al luglio 2002), condannandolo

Contro il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato (con l’ausilio dell’avv. V. EPIFANI, iscritto nell’apposito albo
speciale), deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1,
disp. att. c.p.p.:
I – inosservanza od erronea applicazione della legge penale
(lamentando la non configurabilità della contestata ricettazione per
insussistenza dell’elemento psicologico);
H – mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della
motivazione quanto al predetto profilo.
Ha

chiesto,

conclusivamente,

l’annullamento

dell’impugnata

sentenza.

All’odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da
epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente
infondato.

1. Questa Corte Suprema ha già osservato, con orientamento ormai
consolidato, in difetto di voci difformi (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25
maggio 2010, Fontanella, rv. 248265) che ai fini della configurabilità del
reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere
raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione
della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice

alla pena ritenuta di giustizia.

della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in
mala fede.

2.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha condivisibilmente

valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, le dichiarazioni dei
tre soggetti che avevano negoziato gli assegni di provenienza furtiva di
cui all’imputazione, tutti concordi nel riferire di averli ricevuti dal

conto del fatto che i tre non si conoscevano tra di loro.
Dal canto suo, il COZZA si è limitato a negare tutti gli addebiti,
ammettendo peraltro – e significativamente – soltanto di conoscere i
tre.

3.

La motivazione posta a fondamento dell’affermazione di

responsabilità, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

4.

Deve, peraltro, evidenziarsi, a prescindere dalla manifesta

infondatezza delle doglianze difensive, la concorrenza di plurime cause
di inammissibilità del ricorso.

4.1. Secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema
(per tutte, Sez. VI, sentenza n. 34521 dell’8 agosto 2013, rv. 256133),
è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che – come nel caso di
specie – riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di
appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni,
meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza
impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le
argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati
accolti.
4.2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è anche orientata
nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso
presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento
impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa

2

COZZA: dette dichiarazioni appaiono particolarmente probanti tenuto

(Cass. pen., sez. VI, n. 32227 del 16 luglio 2010, T., rv. 248037: nella
fattispecie il ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza
e/o illogicità della motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di
un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; conforme, sez.
VI, n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Bidognetti ed
altri, rv. 251528).

provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame»; la disposizione, se
letta in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma
del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita
l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo
onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio
di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla
manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati
specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente ribadito anche dalla II sezione
(sentenza n. 31811 dell’8 maggio 2012, Sardo ed altro, rv. 254329):
«È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano
prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui
motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere
del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla
mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più
di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle
parti della motivazione oggetto di gravame» (Sez. II, n. 31811 dell’8
maggio 2012, Sardo ed altro, rv. 254329).

3

Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (II motivo)
risulta priva della necessaria specificità.

5. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il

13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta
colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a
titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 settembre 2013

Il Con igliere estensore

Il Presidente

ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA