Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37998 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37998 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRIPPA VALTER N. IL 04/06/1970
avverso l’ordinanza n. 8489/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 01/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/site le conclusioni del PG Dott.
rxr. CAAnt.

Uditi dif sor Avv.;

“IL49

Data Udienza: 18/07/2013

ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 1.2.2013 il tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la
richiesta di affidamento terapeutico avanzata da CRIPPA Vatter , sul presupposto
che la documentazione da lui prodotta non era sufficiente, atteso che lo stato di
tossicodipendenza era conclamato solo da una perizia tossicologica di parte; che la
comunità presso cui avrebbe dovuto essere accolto il ricorrente autocertificava il

ma che la circostanza non risultava comprovata , trattandosi al contrario di struttura
psichiatrica e quindi non specificatamente dedita alle tossicodipendenze; che la
certificazione non rispondeva ai criteri di legge , in quanto non proveniente da
struttura pubblica, o privata accreditata.

2. Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la difesa del richiedente
per dedurre violazione di legge; è stato affermato che il Crippa non avrebbe mai
avuto contatti con la comunità, contrariamente al vero; la comunità “Villa Giada” di
Scarmagno (Torino) sarebbe riconosciuta dalle regioni Piemonte e Valle d’Aosta per
essere presidio sanitario abilitato alla cura delle tossicodipendenze; l’equipe interna
della comunità ebbe a diagnosticare lo stato di dipendenza del Crippa, con referto
medico che è stato confortato dall’esito di esame tossicologico condotto nel 2011; i
contatti con la comunità sono stati intensi ed all’esito degli stessi è stato redatto un
programma terapeutico personalizzato. Veniva precisato che il Crippa era detenuto
per omicidio colposo e stava scontando una pena di anni quattro di reclusione, che
presso il carcere di Rieti ove era ristretto non era stato sottoposto a diagnosi ad
opera del SERT, poiché tale struttura mancava in detta struttura carceraria. Veniva
quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio.
3. Il Procuratore Generale con parere motivato ha chiesto di dichiarare inammissibile il
ricorso

Considerato in diritto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
I motivi di ricorso che sono stati dedotti attengono a profili di puro fatto, che non
possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Nessuna violazione di legge è dato apprezzare

nell’operato

del tribunale di

sorveglianza di Roma che nell’ambito dei suoi poteri discrezionali , ha ritenuto non
adeguatamente supportata la sussistenza della qualità di tossico-alcool dipendente in
2

proprio accreditamento come struttura diagnostica ai sensi dell’art. 94 dpr 309/90,

capo al prevenuto, ha considerato non funzionale all’effettivo reinserimento sociale
dell’imputato il programma di recupero presentato ed ha giudicato non adeguata la
struttura nella quale il predetto avrebbe dovuto essere ospitato. Trattasi di valutazioni
adeguatamente supportate sotto il profilo motivazionale che rientrano nell’ambito della
plausibile opinabilità di apprezzamento , non censurabile in detta sede , che lungi dal
configurare forzature normative conclamano il coretto esercizio della funzione.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, addì 18 luglio 2013.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna

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