Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37998 del 07/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37998 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PADOLECCHIA GAETANO nato il 15/04/1979 a BARI
IANNOLA MICHELE FABIO nato il 20/12/1993 a BARI
avverso la sentenza del 13/01/2017 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 07/03/2018
FATTO E DIRITTO
I difensori di Gaetano Padolecchia e Michele nannola, con atti distinti, ricorrono
avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti,
ex art.
444 del codice di rito, dal Tribunale di Bari (con riguardo a un addebito di concorso in
furto aggravato e, limitatamente al Padolecchia, a violazioni delle prescrizioni correlate ad
La difesa del Padolecchia deduce inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., per non
avere il giudice di merito evidenziato le ragioni della insussistenza di cause di
proscioglimento.
La difesa dello Iannola lamenta le carenze motivazionali della decisione impugnata,
Che sarebbe priva della doverosa indicazione delle ragioni giustificatrici da porre a suo
fondamento.
I ricorsi appaiono inammissibili.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che N giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha operato un
pur generico richiamo agli atti contenuti nel fascicolo del P.M.; in tal modo, appare
soddisfatto lo standard motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella
motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di
proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass.,
Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di € 2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei
motivi dedotti.
P. Q. M.
una misura di prevenzione in atto).
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Paolo Micheli
S;ja
R1Pa
Così deciso il 07/03/2018.