Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37997 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37997 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HELT GLORIA nato il 30/07/1980 a MALO

avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO
Gloria Helt ricorre personalmente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, il
09/05/2016, dalla Corte di appello di Venezia: la declaratoria di penale responsabilità
dell’iMputata riguarda un addebito di furto aggravato.
Nell’odierno ricorso si lamentano carenze motivazionali della sentenza impugnata,
nonché violazione dell’art. 133 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio: i giudici
di appello non avrebbero adeguatamente esaminato le doglianze esposte nei riguardi
in

melius della pena inflitta.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Va infatti premesso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Appare pertanto ineccepibile il
rilievo della Corte territoriale, secondo cui deve essere valorizzata in chiave negativa la
circostanza che la Helt – già gravata da precedenti specifici – commise il furto in esame
a distanza di pochi mesi dall’ultima condanna riportata per fatti analoghi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputata al pagamento
delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C
2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

della decisione di primo grado, che era stata impugnata sollecitando una rivisitazione

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