Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37996 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37996 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GODINO SILVANO N. IL 16/03/1946
avverso l’ordinanza n. 293/2012 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
14/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
1e4te/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit ifdifensortAvv.

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Data Udienza: 18/07/2013

ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 14.12.2012 il tribunale di Milano , investito ai sensi

dell’art. 309 cod.proc.pen., ed in sede di rinvio da cassazione, rigettava l’istanza di
riesame avanzata da GODINO Silvano, avverso l’ordinanza di sequestro preventivo
emesso dal gip tribunale di Milano il 26.3.2012 dell’immobile sito in Arenzano via
della Pineta 5 , ritenendolo prodotto o profitto del reato , soggetto a confisca ex

qualità di amministratore fino al 2009 di SCS srl, nonché per aver attribuito la fittizia
titolarità di detto immobile sito in Arenzano, alla società Kaunders con sede nelle
isole Vergini, di cui era fiduciante anche il figlio del Godino, Riccardo per il reato di
riciclaggio. Nelle more del procedimento Godino Silvano veniva rinviato a giudizio
il 30.8.2012 per i reati di bancarotta e di violazione dell’art. 12 quinquies I.
356/1992, mentre il figlio GODINO Riccardo veniva rinviato a giudizio per il reato di
riciclaggio, il 28.11.2012. In buona sostanza l’immobile sottoposto a vincolo reale
veniva ritenuto acquistato con mezzi economici che sarebbero stati sottratti dal
ricorrente ad una società fallita e trasferiti in Spagna, a copertura di debito fittizio
per la fornitura di rame rivelatosi inesistente e di qui trasferiti in Svizzera.
Il Tribunale a quo , in sede di giudizio di rinvio, riteneva che il procedimento
riguardava solo la sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio di cui non era stato
dato conto nei termini dovuti, che peraltro il presupposto del fumus commissi delicti,
con riguardo ai provvedimenti cautelari reali risultava efficacemente integrato
dall’intervenuto rinvio a giudizio, dovendosi adottare parametri valutativi diversi a
secondo che si abbia riguardo a libertà personale, ovvero a sequestro di beni .

2.

Avverso detta decisione interponeva ricorso per cassazione

l’interessato pel tramite del difensore per dedurre manifesta contraddittorietà ed
illogicità della motivazione. La difesa obietta che il Godino fu rinviato a giudizio solo
per il reato di bancarotta, ma non per il reato associativo, ragion per cui si chiede
come possa rispondere del reato di cui all’art. 12 quinquies I. 356/1992; non solo,
ma essendo imputato del reato di bancarotta impropria non può essere accusato
anche di riciclaggio, posto che la prova del trasferimento del denaro rimesso ad una
società spagnola per un acquisto di rame, costituiva secondo il dictum della corte
elemento ineludibile per ravvisare il fumus che avrebbe consentito l’adozione del
provvedimento cautelare reale.

2

lege, per i reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta , nella sua

Considerato in diritto.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il tribunale di Milano ha correttamente applicato il principio del diritto vivente
(Sez. Un. 23.2.2000, 215840, Mariano, rv 215840), secondo cui in tema di
sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare

questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al
reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la
fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria
della antigiuridicità penale del fatto, cosicchè ai fini della verifica in ordine alla
legittimità del provvedimento, mediante il quale sia stato ordinato il sequestro
preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione
riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e alla
colpevolezza dell’indagato. Da tale principio consegue che in sede di impugnazione
di misure cautelari reali è preclusa, dopo la citazione a giudizio, ogni valutazione
concernente il “fumus commissi delicti” ( Sez. VI, 15.5.2007, n. 29884, rv 237215),
stante la ontologica diversità e quindi la non omologabilità delle regole relative alle
misure cautelari personali con quelle cautelari.
Godino Silvano, come risulta dalla stessa indicazione in tale senso della
difesa, risulta essere stato rinviato a giudizio, seppure non per il reato di riciclaggio,
per il reato di cui all’art. 12 quinquies legge citata, per il trasferimento fraudolento di
valori con cui venne portata a termine l’operazione di acquisto dell’immobile in
questione, ragion per cui è oggi preclusa ogni valutazione sul fumus commissi delicti,
così come correttamente è stato opinato dal tribunale.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 18 luglio 2013.

da parte del tribunale del riesame, non può tradursi in anticipata decisione della

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