Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37993 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37993 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEKAJ BLERDI nato il 03/12/1990

avverso la sentenza del 08/02/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Blerdi Lekaj ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante
l’applicazione a carico del suo assistito – ex art. 444 del codice di rito, e in ordine a un
addebito di furto aggravato – della pena di mesi 4 di reclusione, in aumento per continuazione
rispetto a reati già giudicati in precedenza.

impugnata, sia in punto di ritenuta responsabilità del prevenuto, sia in punto di determinazione
del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso appare inammissibile.

E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. In ordine alla misura
della pena, in particolare, deve rilevarsi che la stessa rientra nei limiti legali, e va qui
ribadito che in caso di patteggiamento la valutazione di congruità del trattamento
sanziónatorio deve aver riguardo alla sola presa d’atto del risultato finale (v. Cass., Sez.
III, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07/03/2018.

La difesa si duole della insussistenza di un reale apparato argomentativo della decisione

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