Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37992 del 07/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37992 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GADID ATIF nato il 31/03/1991 a TUNISI( TUNISIA)
avverso l’ordinanza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 07/03/2018
FATTO E DIRITTO
Atif Gadid ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, recante la
declaratoria di inammissibilità – per genericità – di un atto di appello da lui presentato
nei riguardi di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trento (per il reato di
cui all’art. 495 cod. pen.).
doglianze specifiche.
Il ricorso appare pertanto inammissibile, perché da ritenere privo dell’esposizione di
reali motivi di doglianza.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.
Il ricorrente chiede che venga accettata la sua impugnazione, senza articolare