Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37991 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37991 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PESCARA
nei confronti di:
DI SANTO ROBERTO N. IL 20/04/1955
avverso l’ordinanza n. 388/2013 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
21/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG that. 0\*,

Udit i difensor Avv •

ou-Q-Q 91’1-“C

Data Udienza: 18/07/2013

f•

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 21.1.2012, il gip presso il tribunale di Pescara non
convalidava il fermo di polizia, eseguito su disposizione del pm, dai carabinieri di

j

Pescara, nei confronti di DI . SANTO Roberto, in ordine ai reati di tentata strage,t
incendio di autovettura , fabbricazione di ordigno esplosivo, reati commessi in Chieti
il 10.1.2013, sul presupposto che detti

atti, a parte il fatto di incendio

un disadattamento, senza che le azioni avessero la gravità di cui apparivano
connotate, anche alla luce degli accertamenti di polizia condotti che portavano a
constatare la scarsa potenzialità degli ordigni, trattandosi di congegni atti solo a
spaventare. Pertanto, proprio in ragione del fatto che dalla relazione trasmessa dal
GIS dei Carabinieri era risultato che non vi fu un reale pericolo per la collttività, che

l’ordigno in sequestro non era esplosivo , che l’incendio all’autovettura andava
qualificato come atto di danneggiamento a fini di incendio, il fermo non veniva
convalidato e veniva emessa la misura cautelare solo per quest’ultimo reato.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il Procuratore

della Repubblica di Pescara, deducendo violazione o erronea applicazione degli artt.
382 e 384 cod.proc. pen. , 423 cod.pen., quanto alal deliberazione di non convalida
del fermo: veniva fatto di rilevare lo scollamento delle valutazioni del gip rispetto
alle emergenze investigative che portarono il pm ad emettere decreto di fermo e a
formulare imputazioni provvisorie; secondo quanto rappresentato dal

GIS dei

carabinieri , il Di Santo durante la fase di preparazione della bomba, poteva anche
solo maneggiando i componenti costitutivi dello IED provocare l’esplosione, essendo
presente del gas all’interno delle bombole, ragione per cui non poteva essere
affermato che il congegno non fosse idoneo al funzionamento , ma al più avrebbe
solo potuto spaventare. Così come sorprendenti, a parere del ricorrente, sarebbero
le conclusioni tratte quanto al reato di incendio, tenuto conto che l’azione causò la
riduzione a carcassa dell’auto presa di mira, fece scoppiare i pneumatici nelle
immediate vicinanza dell’abitazione, dove erano presenti persone e che solo per caso
fortuito la propagazione venne evitata.
3.

Il Procuratore Generale ha chiesto con parere motivato di annullare

l’ordinanza impugnata.

2

dell’autovettura, si inserivano in una dinamica dimostrativa con effetto allarmistico di

Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto riguarda l’omessa
convalida del fermo di polizia.
Il provvedimento emesso risente di un non corretto recepimento dei flussi
informativi di indicazioni provenienti dalla relazione dei Carabinieri che operarono la
bonifica del luogo ove il Di Santo aveva confezionato un marchingegno esplosivo di
cui al capo a), con conseguente scollamento dalle emergenze investigative. La

polizia era stato conclamato dal GIS, cosicchè la valutazione operata risultava carente,
essendo stato valutato solo in relazione alla fase dell’assemblaggio e del
posizionamento del marchingegno, trascurando la potenzialità esplosiva dello stesso,
dovuta alla presenza di elementi esterni che avrebbero consentito l’innesco
dell’esplosione. Per quanto poi riguarda il capo b), è corretto il rilievo del ricorrente
secondo cui sarebbe stato sottovalutato che l’incendio dell’auto che venne ridotta a
carcassa nelle immediate vicinanze dell’abitazione, non abbia integrato una condotta
oltremodo pericolosa per la propagazione delle fiamme, che solo per caso fortunato
vennero domate.
Le valutazioni operate tradiscono un’ incompleta lettura dei dati acquisiti agli
atti ed una interpretazione degli stessi del tutto parziale, dovendosi ritenere che il
fermo venne legittimamente eseguito. Si impone quindi l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, annullamento che deve essere disposto senza rinvio, avendo ad oggetto
la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, ed essendo finalizzato
esclusivamente alla verifica della correttezza dell’operato degli agenti di polizia
giudiziaria, laddove l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente
formale, priva di ricadute giuridiche (Sez. I, 20.9.2007, n. 36236, Sez. III,
12.5.2010, n. 26207).
p.q.m.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa convalida
perché il fermo è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, addì 18 luglio 2013.

pericolosità delle condotta posta in essere dal prevenuto giustificativa dell’intervento di

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