Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37989 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37989 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAROTTA DONATO nato il 01/11/1964 a AGROPOLI

avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Donato Marotta ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigràfe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Salerno; la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di lesioni personali e

La difesa lamenta violazione della legge penale e vizi della motivazione della
sentenza impugnata, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto prendere atto
della procedibilità a querela (giammai presentata) del delitto

ex art. 582 cod. pen.:

infatti, l’assenza di una prognosi sul referto del Pronto Soccorso, acquisito in atti,
deponeva per una guarigione del ferito entro i venti giorni.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo di doglianza.
Da un lato, vero è che il tema oggi ribadito non risulta essere stato esaminato dalla
Corte di appello: tuttavia, si trattava di una censura del tutto inconsistente, visto che nei
motivi di gravame la difesa aveva rappresentato che, risultando attestate prestazioni
terapeutiche consistite in una sutura intradermica, la lesione avrebbe dovuto intendersi
superficiale. Tesi, da un lato, meramente allegata, e dall’altro irrilevante ai fini della
procedibilità, essendo state contestate al Marotta le aggravanti della premeditazione (egli
aveva aggredito la persona offesa perché, in precedenza, gli aveva impedito di
commettere un furto ai danni di una donna) e dell’uso di un’arma.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

porto in luogo pubblico di un coltello.

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