Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37987 del 15/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37987 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMA ELIO N. IL 03/04/1951
avverso l’ordinanza n. 7594/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 03/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 3.4.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli
confermava il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di S.Maria
Capua Vetere nei confronti di Roma Elio in data 14.12.2011 . Con tale decisione
è stato negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata in relazione a
complessivi sei semestri (sino al 8.5.2011) in ragione di due condotte di
evasione dagli arresti domiciliari (intervenute in data 4 dicembre 2006 e 12

Napoli (del 29.11.2011 e del 7.12.2011) relative all’intervenuto rinvio a giudizio
di Roma Elio per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. (ed altre fattispecie di
reato) ed alla esistenza di perduranti contatti con l’organizzazione di riferimento
(cd. clan dei casalesi). Ad avviso del Tribunale i contenuti delle note inviate dalla
Procura, con attestazione dell’attualità di collegamenti con l’organizzazione di
stampo mafioso sono sufficienti ad escludere l’esistenza dei presupposti di
ammissione al beneficio, ai sensi del comma 3bis dell’art. 4 bis ord. pen. .
L’esistenza delle violazioni della misura degli arresti domiciliari confermerebbero,
inoltre, la valutazione negativa in tema di effettiva partecipazione all’opera di
rieducazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Roma Elio – a mezzo del difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento
impugnato, con unico motivo. Ad avviso del ricorrente sarebbero evidenti gli
errori percettivi posti in essere dal Tribunale atteso che non è mai intervenuta
condanna definitiva di Roma Elio in riferimento al delitto di cui all’art. 416 bis
cod. pen. ed il titolo in espiazione è rappresentato da violazioni essenzialmente
riferite all’art. 416 semplice ed al delitto di smaltimento illegale di rifiuti. Il
ricorrente è stato assolto da contestazioni relative a delitti di criminalità
organizzata ed è attualmente in fase di giudizio in riferimento alla contestazione
di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata clan dei
casalesi (riferita temporalmente a periodi non certo attuali). Pertanto, non
potevano determinare il rigetto dell’istanza i contenuti delle due note trasmesse
dalla D.D.A. di Napoli posto che dalle stesse non si deducono precisi elementi di
fatto sulla cui base ritenere sussistente il collegamento con la criminalità
organizzata. Il Tribunale avrebbe dovuto sindacare in modo effettivo i contenuti
delle note, in conformità ad orientamenti giurisprudenziali emersi in sede di
legittimità, lì dove tale vaglio critico è stato completamente omesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

aprile 2011) nonchè in riferimento a due comunicazioni della Procura D.D.A. di

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell’art. 54 ord. pen. il beneficio della liberazione anticipata è
subordinato alla verifica della effettiva e duratura partecipazione del richiedente
all’opera di rieducazione e postula, pertanto, la constatazione di una revisione
critica del precedente percorso deviante, nonchè l’apprezzamento di
comportamenti idonei a dimostrare il ravvedimento intervenuto.
In tal senso, rappresenta una causa ostativa all’ammissione alla misura

criminalità organizzata e ciò in rapporto a qualsiasi delitto doloso in espiazione
(come previsto dall’art. 4 bis comma 3 bis ord. pen.) . E’ evidente, infatti, che
detti collegamenti impediscono di ritenere effettiva l’adesione del richiedente a
quel percorso di risocializzazione che la norma in parola intende promuovere.
Sul punto, il tema posto nei ricorso concerne la sindacabilità da parte del
Tribunale di Sorveglianza dei contenuti informativi delle comunicazioni inoltrate
dalla Procura ai sensi di detta previsione normativa. Detto potere valutativo è di
certo sussistente (Sez. I n. 4195/09 del 9.1.2009, rv 242843) nei limiti in cui gli
elementi tesi a rappresentare l’attualità dei collegamenti medesimi siano
ostensibili e possano, pertanto, essere sottoposti a contraddittorio.
Ora, nel caso in esame va constatato che – in realtà – il percorso giustificativo
della decisione si fonda su un duplice ordine di ragioni. Da un lato infatti vi è il
negativo apprezzamento di due specifiche condotte di evasione – di certo
rilevanti al fine di ritenere non effettiva l’adesione ai contenuti dell’opera
rieducativa (Sez. I n. 14610 del 24.1.2011, rv 249852) – dall’altro il Tribunale fa
riferimento ai contenuti delle note D.D.A. che attestano l’intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e l’assenza di recisioni del
rapporto con l’organizzazione.
Non si tratta, pertanto, di elementi astratti ma di circostanze concrete che
appaiono pienamente sufficienti a ritenere persuasiva e logica la motivazione
adottata. L’intervenuto rinvio a giudizio per il reato di partecipazione alla
organizzazione mafiosa è infatti elemento dotato di autonoma forza dimostrativa,
ai fini qui considerati, e la correlata valutazione di attualità dei contatti ben può
derivare dall’assenza di elementi capaci di rappresentare il distacco del
richiedente dal contesto associativo. Del resto le condotte di evasione – reato che
dimostra insofferenza verso i limiti posti alla propria condizione personale risultano elemento idoneo a confermare la constatazione di una adesione solo
apparente al programma rieducativo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
3

alternativa la constatazione della esistenza di collegamenti attuali con la

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso il 15 luglio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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