Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37987 del 07/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37987 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VANIN GIUSEPPE nato il 29/10/1971 a TREVISO
avverso la sentenza del 09/03/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 07/03/2018
FATTO E DIRITTO
Giuseppe Vanin ricorre personalmente avverso la sentenza emessa nei suoi
confronti, il 09/03/2015, dalla Corte di appello di Venezia: la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di furto consumato e tentato.
Nell’odierno ricorso si lamentano violazione di legge e carenze motivazionali della
Sentenza impugnata, in ordine al trattamento sanzionatorio: il Vanin segnala, in
prevalenza sulle circostanze di segno contrario, quanto meno in ragione del corretto
comportamento processuale e delle condizioni di grave disagio che lo avevano
determinato a commettere reati.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Va infatti ricordato che, in punto di giudizio di bilanciamento, le Sezioni Unite di
questa Corte hanno affermato come le relative statuizioni, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimità qualora non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della
pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo).
Nel caso di specie, appaiono pertanto ineccepibili le determinazioni dei giudici di
merito nel fondare le proprie determinazioni, fra l’altro, sulle numerosissime condanne
ríregresse dell’imputato, documentate nelle sei pagine del certificato del Casellario
giudiziale.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Vanin al pagamento
delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C
2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.
particolare, che avrebbe meritato la concessione delle attenuanti generiche in regime di