Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37986 del 07/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37986 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC JESSICA nato il 03/11/1993 a BADIA POLESINE
avverso la sentenza del 12/09/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 07/03/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Jessica Ahmetovic ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, emessa nei confronti della sua assistita dalla Corte di appello di Venezia;
l’imputata risulta essere stato condannata a pena ritenuta di giustizia per un delitto di
furto aggravato.
Nell’interesse della ricorrente si lamenta l’inosservanza dell’art. 129 del codice di
della Ahmetovic Minervino.
L’atto di impugnazione deve ritenersi inammissibile, per genericità del motivo di
doglianza. Appare infatti evidente come la difesa invochi l’applicazione dell’art. 129
cod. proc. pen. senza neppure segnalare quali elementi decisivi, in ipotesi, avrebbero
dovuto portare a una decisione liberatoria.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.
rito, atteso che le risultanze processuali avrebbero dovuto imporre il proscioglimento