Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37985 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37985 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FILIP IOAN nato il 30/04/1964 a ARAD( ROMANIA)

avverso la sentenza del 04/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Ioan Filip ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Venezia; la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di concorso in furto
aggravato e ricettazione.
La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza
impugnata, rappresentando che:

l’e ammissioni di responsabilità del ricorrente e dei suoi presunti complici, anche con
riferimento a beni di provenienza illecita rinvenuti in loro possesso ma non attribuiti a
condotte furtive realizzate immediatamente prima;
– il contributo del Filip avrebbe meritato una qualificazione

ex art. 114 cod. pen.,

essendosi egli trattenuto all’interno di un’auto (mentre i correi si erano introdotti presso
un’abitazione privata, aggredendo il patrimonio altrui) senza neppure trovarsi in
condizione di fungere da “palo”;
– sarebbe stato doveroso riconoscere all’imputato il beneficio della sospensione
condizionale, illegittimamente negato sul solo presupposto che egli non avrebbe ammesso
integralmente le proprie responsabilità (anche sulla contestata ricettazione), .evitando di
accedere a riti premiali.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei
motivi.
Infatti, le doglianze mosse nell’interesse dell’imputato riproducono ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il
difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a
norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità
dell’impugnazione» (Cass., Sez. H, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in
precedenza, e nello stesso senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez.
VI, n. 20377 dell’11/03/2009, Arnone, Rv 243838).
La Corte territoriale, in particolare, ha già chiarito che:
– gli imputati, tra cui l’odierno ricorrente, si erano solo limitati ad ammettere di av

– nel caso di specie avrebbe dovuto ravvisarsi una unica fattispecie di furto, in linea con

commesso materialmente i furti dei beni rinvenuti in loro possesso, in uno con il
progressivo sviluppo delle investigazioni sulla provenienza dei beni medesimi ed in
termini genericamente assertivi, senza riferimenti concreti alle singole condotte
delittuose (ergo, al solo fine di evitare la contestazione del più grave delitto ex art.
648 cod. pen.);

il concorso del prevenuto non poteva intendersi affatto marginale, essendo stato
sorpreso alla guida del furgone dove le merci di illecita provenienza erano state

delittuose unitamente al figlio, così agevolando l’esecuzione materiale degli illeciti
da parte di quest’ultimo;

la sospensione condizionale era stata negata già in primo grado muovendo dalla
constatazione dell’obiettiva professionalità nel delinquere emergente dalla condotta
del Filip, portatosi in un paese diverso da quello di origine al fine di commettere
molti reati contro il patrimonio, sino a procurarsi un mezzo per il trasporto della
corposa refurtiva e pianificarne la successiva rivendita.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento

delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
o é della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

stipate, oltre a doversi considerare che egli aveva partecipato alle condotte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA