Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37983 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37983 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLLIO FRANCESCO nato il 31/08/1971 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

Francesco 011io ricorre personalmente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti,
il 21/04/2016, dalla Corte di appello di Reggio Calabria: la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto aggravato.
Nell’odierno ricorso si lamentano carenze motivazionali della sentenza impugnata,
nonché violazione degli artt. 133 e

62-bis

cod. pen., in ordine al trattamento

proprie determinazioni su una astratta nozione di gravità della condotta (comunque
smentita dalla contestuale decisione di riconoscere il beneficio della sospensione
condizionale) e sul rilievo che egli avrebbe insistito nel negare le proprie responsabilità,
non provvedendo alla restituzione della refurtiva.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Va infatti ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Analogamente, «la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di
fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non
contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). E’ stato
altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.
133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del
colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Nel caso di specie, appare in linea con i principi appena illustrati la decisione dei
giudici di merito di valorizzare in chiave negativa la notevole offensività della condotta,
consistita in un furto in abitazione e connotata da obiettiva capacità di organizzazione,
anche in ragione dei danni provocati alle persone offese.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 2.000,00, così equitativamente st lita, in

sanzionatorio: secondo l’011io, i giudici di merito avrebbero erroneamente fondato le

ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07/03/2018.

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