Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37982 del 07/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37982 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VAPORE ANTONIO nato il 16/10/1978 a TARANTO
ciL
LE Cc E
avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO FSEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 07/03/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Antonio Vapore ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto; la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda
addebiti di lesioni personali e minaccia.
giudiei di merito avrebbero fondato la condanna del Manca sulla base di una errata e
travisata valutazione degli elementi di prova.
Il ricorso appare inammissibile, per genericità del motivo di doglianza.
Nell’atto di impugnazione, infatti, non viene chiarito sotto quali profili e perché la
Corte di appello non avrebbe esaminato le prospettazioni difensive, né risulta spiegato
quali sarebbero gli specifici elementi che sarebbero stati oggetto di erronea valorizzazione
da parte dei giudici di secondo grado; il ricorrente, in definitiva, si limita a indicazioni
meramente assertive, valide per ogni vicenda processuale ma non calate nel caso
concreto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Vapore al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.
La difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i