Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37981 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 37981 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAIONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 27/10/1964
CC:
(-avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Francesco Maione ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto; l’imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia
per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., avendo falsamente attestato in una autodichiarazione

lavori’pubblici – di non avere pendenze di carattere finanziario con il Comune di Manduria.
Con l’odierno ricorso si lamentano carenze motivazionali della decisione impugnata,
nonché violazione di legge, essendo stata offerta dai giudici di merito una interpretazione del
dato normativo non conforme al tenore letterale delle relative previsioni: avrebbe dovuto
riconoscersi rilevanza, infatti, solo a irregolarità fiscali o contributive definitivamente accertate,
non già a mere situazioni di contenzioso in atto. A riprova, viene evidenziato che sulla stessa
vicenda era stato anche incardinato un separato giudizio per abuso d’ufficio, risoltosi con
decisione liberatoria del Maione.
La difesa insiste nelle doglianze ora illustrate anche con una memoria depositata il
12/02/2018, con la quale si fa altresì presente che il reato qui contestato dovrebbe comunque
intendersi estinto per prescrizione.
Alla luce dei vizi denunciati, con argomentazioni che non possono intendersi
manifestamente infondate, deve in effetti dichiararsi l’estinzione del delitto ascritto al
ricorrente, ex artt. 157 e segg. cod. pen.: dall’esame del fascicolo emerge infatti come i
termini massimi di prescrizione – in difetto di cause di sospensione – siano interamente
decori alla data del 02/04/2016.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 07/03/2018.

– presentata come titolare di una ditta interessata a partecipare a gare per l’aggiudicazione di

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