Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37980 del 07/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37980 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAMUREANU GEORGE nato il 31/07/1985 a MEDGIDIA( ROMANIA)
avverso la sentenza del 05/04/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 07/03/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di George Lamureanu ricorre per cassazione avverso la pronuncia
indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appèllo di
Venezia; la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di
concorso in lesioni personali (il fatto si assume realizzato presso un locale notturno).
La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza
impugnata, rappresentando che nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe
“buttàfuori” che avrebbe violentemente percosso la persona offesa appare infatti incerta.
L’imputato, in subordine, avrebbe comunque meritato una sanzione più
mite, avendo
titolo per vedersi concedere le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
In primo luogo, le censure afferenti la contestata responsabilità del ricorrente
investono profili di puro merito, non ulteriormente sindacabili in questa sede
(considerando, peraltro, che ci si trova al cospetto di una doppia, conforme affermazione
di colpevolezza del Lamureanu sia in primo che in secondo grado, fondata anche
sull’assoluta certezza espressa dalla vittima nell’averlo riconosciuto come colui che
l’aveva colpito).
Va poi ricordato che, per costante giurisprudenza di legittimità, «la graduazione
della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008
del 17/10/2007, Cilia, Rv 238851). Analogamente, «la sussistenza di circostanze
attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez.
VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Nel caso di specie, appare in linea con
i principi appena illustrati la decisione dei giudici di merito di fondare le proprie
determinazioni, in punto di trattamento sanzionatorio e di conseguente esclusione della
concedibilità della sospensione condizionale (la pena irrogata eccede i due anni) sulla
estrema gravità della condotta e sull’insussistenza di elementi positivamente valutabili in
favore del Lamureanu.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
adeguatamente valutato le risultanze probatorie: l’identificazione del Lamureanu come il
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali