Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3798 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3798 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERGAMASCO FABIO N. IL 31/07/1966
avverso la sentenza n. 1420/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
08/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dot
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2014

13840/2014
RITENUTO IN FATTO

2.La Corte di appello, su impugnazione proposta sia dall’imputato che dal
pubblico ministero, confermava la condanna e disponeva la revoca della
patente anzi che la sospensione.
3.Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, deducendo violazione di legge in relazione al fatto che la
sentenza di primo grado era priva di motivazione sui criteri in base ai quali era
stata determinata la pena. Lamenta inoltre che la Corte di appello ha
motivato il diniego del lavoro di pubblica utilità per il fatto che gli era stata
concessa la sospensione condizionale della pena, senza però considerare che
nelle conclusioni formulate all’udienza di discussione si era espressamente
dichiarato di volere rinunciare, in caso di ammissione al lavoro sostitutivo, alla
sospensione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non merita accoglimento.
1.1 Con il primo motivo il ricorrente si duole che non sia stata dichiarata ex
art.125 co.3 cod.proc.pen. la nullità della sentenza di primo grado che nel
determinare la pena nella misura sopra indicata, non aveva specificato il
calcolo aritmetico effettuato ed il ragionamento seguito nel relativo computo.
La doglianza è infondata a fronte dell’ampia e puntuale motivazione fornita al
riguardo dalla sentenza di appello e del principio anche di recente ribadito da
questa Corte ( sez. V, del 7.3.2014 Rv. 260303) secondo cui il giudice di
appello, in capo di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne
può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla
individuazioné della pena base e dell’aumento a titolo di continuazione, perché,
da un lato, l’omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche
nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di
motivazione e, dall’altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del
controllo di congruità della motivazione , si integrano a vicenda, confluendo in
un risultato organico ed inscindibile.
1.2 Quanto al lavoro„di pubblica utilità, la Corte di appello, nel ritenere di non
ammettervi l’imputato, non si è richiamata soltanto alla incompatibilità con la
sospensione condizionale, ma ha altresì espresso una valutazione attinente

1.Con sentenza emessa in data 10.10.2011 il Tribunale di Udine dichiarava
Bergamasco Fabio colpevole del reato di cui all’art. 186 comma secondo
lett.C) e co. 2 sexies C.d.S., per aver guidato la propria autovettura in stato di
ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche (fatto commesso 1’1.1.2010)
e lo condannava alla pena di sei mesi di arresto e 3000,00 euro di ammenda,
con sospensione della patente e confisca dell’auto.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e da ciò deriva l’onere delle
spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 5.12.2014.

alla ritenuta inidoneità della misura, tenuto presente lo scarso effetto
dissuasivo di una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza con
sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria. E’ stata dunque espressa,
con argomenti puntuali e congrui, una valutazione in ordine alla adeguatezza
della sanzione che rientra nel limiti della discrezionalità del giudice e che non è
censurabile in questa sede.
Giova al riguardo ricordare che, come già questa Corte ha avuto modo di
affermare in precedenti sentenza (sez. IV n. 6748 del 6.11.2012 , dep. Il
6.11.2013 Roveta; sez, IV 30.1.2014 n. 9329, Ottolino) nell’ambito della
disciplina della circolazione stradale, il lavoro di pubblica utilità rappresenta
sanzione sostitutiva della pena principale, la cui applicazione, in presenza dei
requisiti legislativamente fissati, non è necessaria e automatica ma necessita di
una valutazione giudiziale in ordine alla sostituzione della pena, condotta
avendo presente la capacità della pena sostitutiva di svolgere adeguatamente
la propria funzione intimidatrice-ammonitrice. Anche quando si verifica
trattarsi di una ipotesi in cui è ammessa la predetta sostituzione, il giudice è
chiamato ad operare una valutazione discrezionale (“… la pena detentiva e
pecuniaria può essere sostituita…”) in merito alla idoneità della pena
sostitutiva ad assicurare il conseguimento degli obiettivi caratteristici della
pena in sede commisurativa, ovvero il reinserimento sociale del condannato.

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