Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37979 del 15/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37979 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIB.PESARO nei confronti di:
GUP TRIB.SANREMO
con il provvedimento n. 71/2013 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. p.
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Data Udienza: 15/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 14.3.2013 il GUP presso il Tribunale di Pesaro
declinava la propria competenza territoriale in riferimento al procedimento
(trattato nelle forme del rito abbreviato) nei confronti di Ahlal Hicham e Ahlal
Tarik, imputati del delitto di cui agli artt. 73 e 80 dpr n.309/’90, sollevando
conflitto negativo con il GUP presso il Tribunale di Sanremo (sentenza di
incompetenza del 26.9.2012.

– i due attuali imputati rispondono, in concorso con altri soggetti (in parte già
giudicati o comunque giudicabili in procedimento separato) di uno specifico
episodio consistente nella importazione di un ingente quantitativo di sostanza
stupefacente proveniente dalla Spagna. In particolare, in data 19.7.2009 veniva
controllato tal Luciani Gianluca in entrata presso il valico di frontiera di
Ventimiglia ed arrestato in flagranza perchè trovato in possesso (a bordo
dell’auto) di 9 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish. La condotta di
Ahlal Hicham viene descritta in termini di organizzazione dell’acquisto mentre
quella di Ahlal Tarik in termini di collaborazione tesa al reperimento del denaro
relativo all’acquisto;
– il GUP di Sanremo nella decisione di incompetenza (emessa anche nei confronti
di altri correi) afferma che l’episodio in questione – almeno per quanto riguarda
Ahlal Hicham, tra gli attuali imputati – sarebbe inquadrabile in una più vasta
attività, oggetto di giudizio (con contestazione del reato di cui all’art. 74 dpr
309/’90) presso il Tribunale di Ancona. Che, in particolare, l’acquisto della
sostanza si perfeziona con l’accordo e dunque in un momento antecedente
rispetto alla importazione e che, in rapporto alla esistenza del gruppo criminoso
«a monte» è da ritenersi che tale accordo e la relativa condotta organizzativa
(già penalmente rilevante) siano state poste in essere in provincia di Pesaro. Da
qui l’attribuzione di competenza territoriale all’autorità giudiziaria di Pesaro,
luogo ove sarebbe iniziata l’attività criminosa;
– il GUP di Pesaro, nella decisione che solleva il conflitto, rappresenta che
l’episodio in esame non risulta – dalla formulazione della imputazione espressamente correlato alla attività della associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti oggetto di giudizio in Ancona, avente ad oggetto fatti
sostanzialmente diversi; che un radicato orientamento di questa Corte di
legittimità individua – nel caso di importazione della sostanza – il giudice
competente in quello del luogo ove viene posta in essere la condotta di
introduzione nello stato; che anche a voler aderire al diverso orientamento che
consente di ritenere quale luogo idoneo al radicamento della competenza per
2

La vicenda procedimentale può essere così sintetizzata:

territorio quello in cui risultano poste in essere le attività di organizzazione
dell’acquisto, ciò non porterebbe ad individuare il Tribunale di Pesaro. Ciò perchè
nel caso concreto detto luogo è sostanzialmente ignoto, perchè risulta che i
correi hanno preso accordi telefonicamente spostandosi in più località. Da ciò
deriva che la prima condotta punibile accertata con la dovuta precisione sarebbe
proprio quella della introduzione della sostanza nel territorio dello stato,
avvenuta in Ventimiglia.

1. Ritiene questa Corte che il conflitto negativo insorto vada risolto con
l’attribuzione della competenza al GUP presso il Tribunale di Sanremo, per le
ragioni che seguono.
Va premesso che l’individuazione del giudice territorialmente competente, per
costante insegnamento di questa Corte, si determina avendo esclusivo riguardo
alla contestazione formulata dal pubblico ministero in sede di esercizio
dell’azione penale, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori
macroscopici ed immediatamente percepibili (tra le molte, Sez. I n. 11047 del
24.2.2010, rv 246782) tali da poter essere risolti attraverso un limitato accesso
agli atti.
Ciò esclude che in sede di valutazione di una questione di competenza territoriale
possano compiersi valutazioni tese ad anticipare i contenuti di aspetti riservati al
giudizio di merito in senso proprio e ciò anche in riferimento al tema della
continuazione tra diverse violazioni di legge contestate in procedimenti separati
(argomento che, non a caso, può formare oggetto di successiva istanza – in
ipotesi di condanna in entrambi i procedimenti – da rivolgersi al giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.).
Ora, nel caso in esame il P.M. ha contestato a taluni imputati la specifica ipotesi
della importazione (tra le più condotte penalmente rilevanti di cui all’art. 73 dPR
309/’90) della sostanza stupefacente, condotta che – per costante orientamento
giurisprudenziale – si consuma con l’ingresso del vettore nel territorio dello stato
(si veda, di recente, Sez. I n. 45482 del 19.11.2008, rv 242070) avvenuto in
data 19.7.2009 in Ventimiglia.
Nel provvedimento emesso dal GUP di Sanremo si valorizza, a fini di una diversa
individuazione del giudice competente, l’attività preliminare alla condotta di
importazione ed in particolare l’acquisto illecito della sostanza (punito dall’art. 73
comma 1 bis) perfezionatosi con l’accordo, in ciò aderendo ai contenuti della
decisione Sez. VI n. 3882 del 4.11.2011 (rv 251526) secondo cui qualora il reato
venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte tra quelle
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CONSIDERATO IN DIRITTO

alternativamente previste dall’art. 73, alcune delle quali poste in essere prima
dell’introduzione della droga nel territorio italiano – ma comunque su di esso – la
competenza per territorio va stabilita con riguardo al luogo in cui è stata
compiuta la prima di tali condotte.
L’applicazione di tale principio – di per sè condivisibile – postula tuttavia la
ricorrenza di due circostanze di fatto che vengono ben espresse nella
motivazione della citata decisione di questa Corte (relativa, peraltro, non a
soluzione di un conflitto ma a controllo finale della decisione di merito, con tutto

La prima è che il luogo in cui si sarebbe verificata la «contrattazione» tra il
soggetto acquirente e il fornitore (in relazione alla partita di droga proveniente
dall’estero) sia assolutamente «certo», la seconda è che detto luogo sia posto
sul territorio nazionale, dato che è solo in tal caso possibile prevederne la
punibilità.
Nel caso che ha dato luogo alla decisione in parola, infatti, vi erano elementi
dimostrativi tali da rendere specifica la modalità dell’acquisto e del tutto certa la
individuazione del luogo in cui venne operato. Conviene riportare taluni passaggi
argomentativi « .. la Corte di appello riteneva che correttamente la
competenza fosse stata radicata presso l’autorità giudiziaria di Nocera Inferiore,
posto che la prima delle condotte incriminate – l’organizzazione dell’acquisto di
cocaina allo scopo di importazione in Italia – era stata compiuta nella cd. Casa
del cane, ubicata in territorio del comune di Scafati. Secondo i Giudici di merito,

era emerso in modo inequivocabile – dall’attività di intercettazione ambientale
effettuata proprio all’interno di detta abitazione, oltre che dalle attività di
osservazione diretta e controllo svolte dal personale di p.g. – che in detto luogo i
corrieri si riunivano per prendere i necessari accordi sui viaggi da effettuare e
che lì era stato conferito e conservato il denaro utilizzato. Lo stesso collaboratore
di giustizia Tammaro aveva dichiarato che la Casa del cane, sita in Scafati, era
stata destinata a vera e propria base operativa per organizzare i viaggi verso
l’Olanda… ; … priva di fondamento è pertanto la censura relativa alla
competenza territoriale. Tale questione è stata correttamente risolta dalla Corte
d’appello con riferimento al primo segmento dell’azione svolta in territorio
italiano – ovvero l’attività, precedente e strumentale a quella di importazione
della droga -, con esatta applicazione dell’art. 8 del codice penale.Come questa
Corte ha già avuto modo di affermare, la questione della competenza va
affrontata facendo riferimento all’imputazione formulata dal pubblico ministero.
Nella specie in entrambi i capi di imputazione la condotta contestata
all’Annunziata era stata individuata nell’aver, in concorso con altri giudicati
separatamente, organizzato l’acquisto e acquistato a scopo di importazione in
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ciò che ne deriva in punto di materiali cognitivi valutabili).

Italia

quantitativi

di

cocaina

da

cedere

a

terzi.

Orbene, poiché le diverse condotte previste dall’art. 73 TAL stup. sono tra loro
in rapporto di alternatività formale, queste, quando si riferiscano alla stessa
sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, senza un’apprezzabile
soluzione di continuità, costituiscono, in una sorta di progressione criminosa,
condotte plurime di un unico reato (tra le tante, Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009,
dep. 10/03/2010, Pintori, Rv. 246404). Pertanto, per determinare, in tal caso, la
competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di compimento della

caso in esame, che la condotta criminosa sia iniziata prima della formale
introduzione della droga sul territorio nazionale, non può che anticiparsi
temporalmente l’inizio della condotta incriminata, avendo riguardo al luogo ove
sono state compiute tali condotte penalmente rilevanti, quale è quella tesa alla
materiale organizzazione dell’operazione di acquisto..» .
Dunque, pur non essendo stato oggetto di massimazione il presupposto logico e
giuridico della «certezza» del luogo in cui si è consumata la prima parte del reato
(e da ciò possono derivare ricadute negative in tema di comprensione della
decisione) è proprio tale «dato obiettivo» che ha consentito, in quel caso, il
radicamento della competenza per territorio in ragione delle attività antecedenti
l’acquisto.
Nel caso qui in esame, invece, non vi è certezza storica circa detto luogo – come
ampiamente argomentato dal GUP di Pesaro nell’ordinanza del 14.3.2013 – posto
che, pur volendo accedere agli atti del procedimento (operazione di per sè non
conforme alle modalità decisòrie tipiche della fase in questione) gli stessi non
forniscono risposta univoca, essendosi per lo più i correi accordati a mezzo
telefono, spostandosi in località diverse, anche estere (Spagna, Francia e più
comuni italiani).
Peraltro, dalla stessa imputazione risulta che – fermi restando i precedenti
contatti – Ahlal Hicham e Inani Jawad si sarebbero personalmente recati in
Spagna per perfezionare l’acquisto, il che porta a dubitare anche dell’ulteriore
presupposto cui è subordinata la «antecedenza» della punibilità rispetto al
momento della importazione, ossia la effettiva contrattazione avvenuta sul
territorio nazionale.
Da ciò deriva che il momento cui occorre far riferimento a fini di individuazione
della competenza territoriale resta – nel caso in esame – quello della avvenuta
importazione della sostanza presso il valico di frontiera di Ventimiglia.
L’ulteriore aspetto del possibile riconoscimento della continuazione, per taluni
imputati, con reato più grave – art. 74 – già oggetto di giudizio, resta questione
di merito da valutarsi in sede di giudizio o in sede esecutiva.
5

prima delle condotte addebitate. Da ciò consegue che quando risulti, come nel

P.Q.M.
ck,
Dichiara la competenza del GUP Sanrer—
nd, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 15 luglio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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