Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37979 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37979 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KHELFA SAHEL DJAMEL nato il 01/12/1957

avverso la sentenza del 29/11/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LA
SPEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Sahel Djamel Khelfa ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 del codice di rito, dal Gip del Tribunale

di La Spezia (con riguardo a un addebito di cui all’art. 495 cod. pén.),.
La difesa deduce
inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., per non avere il giudice di merito evidenziato
le ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento; l’imputato, inoltre, avrebbe
avuto titolo a vedersi concedere le circostanze attenuanti generiche.

E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Gip ha operato un pur
generico richiamo agli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero; in tal modo,
appare soddisfatto lo standard motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che
«nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc.
pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo»
(Cass., Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082). Le attenuanti ex art.
62-bis cod. pen. non risultano essere state contemplate dalle parti nella formalizzazione
dell’accordo, a fronte di una pena finale comunque rientrante nei limiti legali.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle ,spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
o

e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

Il ricorso appare inammissibile.

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