Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37978 del 15/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37978 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. SORV. SALERNO nei confronti di:
MAGISTRATO SORV. NAPOLI
con l’ordinanza n. 864/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di SALERNO,
del 06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. R`f…rir,
02(.44.e.42.0 of-C. C21.04.44c,te,
‘?47/1../1,42:-t6)

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 15/07/2013

4

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza deliberata il 5 febbraio 2013 il Magistrato di sorveglianza di
Napoli, investito dalla istanza di esecuzione domiciliare della pena ex lege n.
199/2010 proposta da Ferrantino Sergio, condannato in via definitiva dal
Tribunale di Nocera Inferiore e libero in sospensione pena ex art. 656 comma 1,
cod. proc. pen., declinava la propria competenza e rimetteva gli atti al Magistrato
di sorveglianza di Salerno, sul rilievo che, in base al combinato disposto degli

dell’istanza appartiene al Magistrato di sorveglianza del luogo ove ha sede
l’ufficio del P.M. preposto all’esecuzione, nel caso specifico il Pubblico ministero
presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
2.

Il Magistrato di sorveglianza di Salerno, in tal modo investito del

procedimento, ha a sua volta declinato la propria competenza e disposto la
trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto,
rilevando che, la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza è
stabilita dall’art. 677 cod. proc. pen. che al 2° comma stabilisce
inequivocabilmente che quando l’interessato non è detenuto o internato, la
competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al Tribunale o al
Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la
residenza o il domicilio. In applicazione di tale regola, non contenendo la legge n.
199/2010 alcuna deroga espressa, essendo il Ferrantino residente in San
Giuseppe Vesuviano, la competenza a conoscere dell’istanza proposta dallo
stesso appartiene al Magistrato di sorveglianza di Salerno.
3. Premesso che il conflitto sorto tra il magistrato di sorveglianza di Napoli e
quello di Salerno è senz’altro ammissibile in rito, in quanto si verte con certezza
in una ipotesi di conflitto negativo di competenza, a norma dell’art. 28 cod. proc.
pen., poiché due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame, al
fine di giudicarne la fondatezza, l’istanza proposta nell’interesse di Ferrantino
Sergio, con stasi insuperabile del procedimento, esso va risolto dichiarando la
competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli.
Al riguardo è opportuno premettere, come correttamente rilevato dal giudice
remittente, che la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza è
stabilita dall’art. 677 cod. proc. pen. che al 2° comma stabilisce
inequivocabilmente che quando l’interessato non è detenuto o internato, la
competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al Tribunale o al

art. 656 cod. proc. pen. e 1 legge n. 199/2010, la competenza a conoscere

Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la
residenza o il domicilio, sicché, non prevedendo la legge n. 199 del 2010 alcuna
deroga al principio generale di cui all’art. 677 cod. proc. pen. e risiedendo il
Ferrantino in San Giuseppe Vesuviano, la competenza appartiene al Magistrato di
sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il
domicilio.
Non ignora il Collegio che questa Corte, con riferimento ad istanza proposta
da condannato in sospensione pena volta ad ottenere la concessione di una delle

conoscere della stessa si radica presso il Tribunale di sorveglianza del luogo in
cui ha sede l’ufficio del P.M. che cura l’esecuzione, regola che prevale, in quanto
specifica, su quella di cui all’art. 677 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 24106 del
26/05/2009 – dep. 11/06/2009, Omoregbee, Rv. 243971, ed in tal senso, Sez. 1,
n. 38171 in data 23.09.2008, Rv. 241144, Confl. in proc. Codispoti).
Nel caso di specie, tuttavia, l’istanza proposta dal condannato in libertà, non
è volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione ma
alla fruizione di un nuovo istituto, previsto dalla legge n. 199 del 2010, che ha
introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il
principio del finalismo rieducativo, sancito dall’art. 27 Cost., con la conseguenza
che, che trattandosi di un istituto diverso da quello previsto dall’art. 47 ter Ord.
Pen., pur in presenza di modalità di esecuzione della pena per molti versi non
dissimili, in assenza di specifica disposizione derogativa, non è possibile applicare
al caso in esame la speciale regola di competenza stabilita dall’art. 656 comma 6
cod. proc. pen. in luogo del principio generale di cui all’art. 677 stesso codice,
anche in considerazione della contiguità territoriale esistente tra il domicilio
dell’istante in libertà e l’ufficio di sorveglianza preposto a verificare la effettiva
idoneità del domicilio.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2013.

misure alternative alla detenzione ha di recente affermato che la competenza a

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