Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37974 del 20/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37974 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARIN TELLEZ RICARDO nato il 20/07/1992
avverso la sentenza del 15/06/2017 del TRIBUNALE di RIETI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 20/02/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Ricardo Marin Tellez ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Rieti
(con ‘riguardo a un addebito di furto pluriaggravato). La difesa deduce inosservanza
dell’art. 129 cod. proc. pen., per non avere il giudice di merito evidenziato le ragioni della
insussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso appare inammissibile.
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha operato un
pur generico richiamo agli atti processuali; in tal modo, appare soddisfatto lo
standard
motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di
patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del
01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla