Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37974 del 15/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37974 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIVIELLO LIBERATO N. IL 25/04/1954
avverso l’ordinanza n. 746/2009 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 04/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. v . 6tota c Z citm. tue_
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento emesso in data 4.7.2012 il GIP presso il Tribunale di
Reggio Emilia dichiarava inammissibile l’opposizione a decreto penale di
condanna proposta da Riviello Liberato, con conseguente esecutività del decreto
penale. La decisione si basa sul fatto che medio tempore il Riviello aveva
eseguito il pagamento della sanzione pecuniaria e tale comportamento viene

2. Ha proposto ricorso per cassazione Riviello Liberato – a mezzo del difensore deducendo violazione di legge tale da determinare nullità del provvedimento
impugnato. Ad avviso del ricorrente la statuizione del GIP è erronea perchè la
rinunzia alla opposizione è atto formale, che non ammette equipollenti. Non può
pertanto qualificarsi in termini di rinunzia il pagamento della sanzione, che
sarebbe nel caso di specie frutto dell’erroneo convincimento della natura
amministrativa della contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
L’opposizione al decreto penale di condanna è atto formale che l’art. 461 cod.
proc. pen. definisce quale «dichiarazione» ricevuta nella cancelleria del giudice
per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del
giudice di pace o del tribunale ove si trova l’opponente. La sua natura giuridica
non è del tutto assimilabile a quella dell’impugnazione, posto che trattasi di atto
non vincolato alla indicazione di motivi (le ipotesi di inammissibilità sono
tassative e riguardano l’omessa indicazione dei dati identificativi del decreto
opposto, la tardività, l’assenza di legittimazione del dichiarante) in quanto
finalizzato ad introdurre il primo grado di giudizio attraverso l’adozione del
dibattimento ordinario o di un diverso rito alternativo. Da ciò deriva l’assenza di
un potere del giudice di introdurre ulteriori ipotesi, in fatto, di inammissibilità
dell’opposizione, anche lì dove vi sia stata temporanea acquiescenza ai contenuti
del provvedimento ( Sez. I n. 20276 del 6.5.2010).
Ne deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la
restituzione degli atti al GIP per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

2

qualificato come rinunzia.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al
GIP del Tribunale di Reggio Emilia per il corso ulteriore.
Così deciso il 15 luglio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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