Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37973 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37973 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

O RD] NANZA
sul ricorso proposto da:
HALMI MOHAIAED nato il 12/02/1975

avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Mohamed Halmi ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa
nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Campobasso; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di cui all’art. 496 cod. pen. La difesa
lamenta violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza impugnata in punto di
determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in ordine alla mancata concessione in
favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche.

Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, «la graduazione della pena, anche
rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
‘attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia,3v 238851).
Inoltre, si è parimenti affermato che «la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez.
VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419; v. anche Cass., Sez. II, n. 3609 del
18/01/2011, Sermone, Rv 249163, secondo cui «ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso»).
Nel caso di specie, la pena era stata determinata con relativo rigore, anche tenendo
correttamente conto di precedenti gravi e numerosi a carico dell’imputato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

DichWra inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/02/2018.

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