Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37973 del 15/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37973 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRUGUREL VASILE N. IL 21/12/1974
avverso la sentenza n. 3696/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
09/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 15/07/2015

87 Strugurei

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dallmputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione dì
responsabilità in ordine al reato furto aggravato è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici: si considera che la querela è stata presentata da persona munita di procura speciale.
Le disquisizioni suirindividuazione del soggetto proprietario dei beni attengono al fatto e non
sono quindi sindacabili nella presente sede dì legittimità

Segue, a norma dell’art. 616 c_43p,, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria,

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e Condanna il ri corr enteai pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma dì curo 1,000.

Roma 15 luglio 2015

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA