Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37973 del 15/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37973 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 15/07/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONSOLAZIO BRUNO ‘N.
avverso l’ordinanza n. 250/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
ut. LsR.
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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RITENUTO IN FATTO

1.

In data 14.11.2012 il Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice

dell’esecuzione sull’istanza proposta nell’interesse di Consolazio Bruno in data
9.11.2012, dichiarava – con provvedimento presidenziale – non luogo a
provvedere. Tale decisione si ricollega all’emissione di un precedente
provvedimento, reittivo di istanza definita come analoga. Dall’esame degli atti si
evince che detto provvedimento è rappresentato dalla decisione emessa in data

di cumulo emesso nei confronti del Consolazio in data 7 giugno 2010 (cumulo
che determinava la pena complessiva da espiare in anni 56 mesi 9 e giorni 8).

2. Ha proposto ricorso per cassazione Consolazio Bruno – a mezzo del difensore deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Ad
avviso del ricorrente l’istanza andava valutata nel merito essendo intervenuto rispetto alla precedente decisione – un elemento di novità, rappresentato da un
errore di calcolo dell’entità della pena dei distinti cumuli parziali, evidenziato
dallo stesso Pubblico Ministero con missiva del 3.10.2012, in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Va in premessa precisato che la declaratoria di inammissibilità di cui all’art. 666
comma 2 cod. proc. pen. risulta possibile, nell’ipotesi di precedente pronunzia
analoga emessa dal medesimo giudice, esclusivamente nelle ipotesi in cui le
questioni reiterate siano del tutto identiche rispetto a quelle già disattese e ciò
non solo in relazione al petitum ma anche in rapporto alle ragioni in fatto o in
diritto che lo sostengono (di recente Sez. U. n.18288 del 21.1.2010) .
Nel caso in esame – restando impregiudicata la valutazione circa le modalità
applicative del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., oggetto della
valutazione compiuta dal Tribunale nella decisione del 10.11.2010 – vero è che la
difesa ha evidenziato un elemento di novità rappresentato dall’errore di calcolo in
cui era incorso il P.M. nella determinazione del cumulo operata in data 7.6.2010.
Da ciò derivava – come osservato nel parere del Procuratore Generale presso
questa Corte – la obbligatoria fissazione dell’udienza camerale ai sensi dell’art.
666 comma 4 cod. proc. pen. non operata dal Tribunale.
Va pertanto disposto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Napoli.

2

10.11.2010 con cui il Tribunale aveva confermato il contenuto del provvedimento

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli .

Così deciso il 15 luglio 2013

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