Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3797 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3797 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORELLA NAZARIO N. IL 22/05/1977
avverso l’ordinanza n. 484/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del
08/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
letteisettite le conclusioni del PG Dott. Ree/tic, 40.4;azeo,

(P, coetKQ c.L Cvio
pita, knieW01.44-0-

Udit i difensor Avv.;

cozi •4 .44

Data Udienza: 15/11/2013

Ritenuto in fatto

– che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza deliberata in data 8
maggio 2012, ha rigettato l’istanza avanzata da Torella Nazario – condannato in
via definitiva e già agli arresti domiciliari – di concessione dì una misura
alternativa (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare
ovvero, in subordine, semilibertà);

dell’UEPE, ha motivato il diniego delle misure alternative, in considerazione della
negativa informativa di polizia in atti e delle numerose pendenze penali del
Torella, senza verificare, tuttavia, l’esito dei procedimenti, che come dedotto dal
ricorrente, risultano, invece, quasi tutti conclusi con l’assoluzione dell’istante;

Considerato in diritto

– che l’impugnazione proposta nell’interesse di Torella Nazario,
conformemente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale presso questa
Corte nella sua requisitoria scritta, appare meritevole di accoglimento, in quanto
la motivazione del provvedimento impugnato risulta, in effetti, del tutto carente
in relazione alla valutazione dei presupposti sui quali la stessa è fondata e,
conseguentemente, inidonea a sorreggere il giudizio di pericolosità cui è
pervenuto il Tribunale di sorveglianza, dovendo essere compiutamente valutati
gli esiti dei procedimenti penali in corso, unitamente ai risultati dell’osservazione
della personalità, conformemente al principio, ripetutamente affermato da
questa Corte regolatrice, (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione,
25/10/94, Ricci, rv. 200.011; 12/3/98, Fatale, rv. 210.553; 15/11/01, Chifari, rv.
220.473) secondo cui il giudice, se ai fini della concessione dell’affidamento in
prova e degli altri benefici penitenziari non deve trascurare la tipologia e gravità
dei reati commessi, deve, però, avere riguardo, soprattutto, al comportamento e
alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in
esecuzione onde verificare concretamente- se vi siano o meno i sintomi di una
positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il
reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa, indagine che
invece nel caso di specie è sostanzialmente mancata, quasi si fosse in presenza
di una presunzione assoluta di pericolosità che invece, per il reato oggetto della
sentenza in esecuzione, la legge non pone, e dovrà quindi essere effettuata in
sede di rinvio;

P.Q.M.

I

– che il Tribunale, nel dare atto della valutazione sostanzialmente positiva

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, al Tribunale di
sorveglianza di Bari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 novembre 2013.

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