Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37969 del 15/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37969 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORSELLO GIUSEPPE N. IL 07/04/1974
avverso la sentenza n. 45/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

4

Data Udienza: 15/07/2015

83 Torsello

MOTIVI DELLA DECISONE

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha
affermata la penale responsabilità in ordine al reato dì cui agli artt. 56, 625 e 625 cod.

L’impugnazione è inammissibile per difetto

– cificità, posto che il ricorrente

non indica neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure
prospettate; sicché questa Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa
concretamente le doglianze sì riferiscano.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile ìI ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1,000,00.

Roma 1.5 luglio 2015

pen, 116 del codice della strada, 75 del d. lgs, n. 159 del 2011.

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