Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37969 del 15/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37969 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORSELLO GIUSEPPE N. IL 07/04/1974
avverso la sentenza n. 45/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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Data Udienza: 15/07/2015
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MOTIVI DELLA DECISONE
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha
affermata la penale responsabilità in ordine al reato dì cui agli artt. 56, 625 e 625 cod.
L’impugnazione è inammissibile per difetto
– cificità, posto che il ricorrente
non indica neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure
prospettate; sicché questa Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa
concretamente le doglianze sì riferiscano.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile ìI ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1,000,00.
Roma 1.5 luglio 2015
pen, 116 del codice della strada, 75 del d. lgs, n. 159 del 2011.