Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37969 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37969 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RINALDI DONATO FRANCESCO N. IL 12/12/1958
avverso l’ordinanza n. 34/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott. 5- 0,. w re:
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/07/2013

Ritenuto in fatto

Analoga istanza (precedente alla sentenza) era stata rigettata dal Gip e poi dal Tribunale del
riesame. Al ricorso per cassazione avverso quest’ultimo provvedimento (udienza di discussione
fissata per il 27/5/13) era seguita rinuncia del 23/5/13.
A giudizio del Tribunale (ora come allora) non vi erano elementi di novità atti a sminuire nei
confronti del Rinaldi la gravità del quadro indiziarlo e le esigenze cautelari. Ricordava il giudice
come il Rinaldi, giusta le conversazioni precedentemente intercettate in carcere, approfittando
di un permesso premio di pochi giorni goduto durante la detenzione, si fosse appositamente
recato con il figlio Bartolo nel luogo (una cisterna per l’acqua in campagna) dove era nascosta
la pistola con matricola abrasa oggetto dell’imputazione per verificarne lo stato di efficienza. Di
qui l’ininfluenza dell’esclusivo accollo di responsabilità da parte di un terzo, peraltro coimputato
(Coscia Francesco, nipote e cugino dei due Rinaldi), e l’intervenuta condanna in primo grado in
esito a giudizio abbreviato (dove non a caso Rinaldi Donato Francesco aveva riportato pena più
severa rispetto a quella dei correi).
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge penale e processuale e
vizio di motivazione in ordine alla scelta e al mantenimento della misura cautelare più grave in
una vicenda che non era connotata da mafiosità (già esclusa dal Gip nell’ordinanza genetica del
17/4/12) e per la quale, da ultimo, lo stesso Pm aveva espresso parere favorevole agli arresti
domiciliari; il tempo ormai trascorso dai fatti e quello passato in custodia carceraria dovevano
avere inoltre la giusta considerazione; 2) violazione di legge processuale e vizio di motivazione
in ordine alla mancata applicazione di una misura meno afflittiva a fronte della buona condotta
tenuta nel periodo di detenzione cautelare; da considerare inoltre la precedente fruizione della
detenzione domiciliare (dall’8/7/11 fino all’emissione dell’odierna misura) con autorizzazione al
lavoro e la circostanza che il 4/8/12 i due correi avevano beneficiato della revoca). Chiedeva
l’annullamento.
Sopravveniva il 4/7/13 rinuncia al ricorso a firma della parte e del suo difensore.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva la declaratoria di inammissibilità
(per rinuncia) del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Considerato in diritto
Alla rinuncia (di quella analoga intervenuta nel precedente ed analogo procedimento si è sopra
accennato) consegue l’inammissibilità dell’impugnazione (art. 591.1., lett. d, cpp).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue (art. 616 cpp) la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del processo e di una congrua sanzione pecuniaria.
Trattandosi di soggetti in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. Iter, n. att. cpp_
1

Con ordinanza 14/3/13 ex art. 310 cpp il Tribunale del riesame di Bari rigettava l’appello di
Rinaldi Donato Francesco avverso l’ordinanza 3/1113 del Gip di quel Tribunale che rigettava la
sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei suoi
confronti (per il reato di violazione della legge sulle armi, per cui era stato condannato in primo
grado alla pena di anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione e 12.000 euro di multa con sentenza
19/12/12 dello stesso Gip) con quella degli arresti domiciliari (il reato era contestato fino al
27/4/11 in Altamura in concorso con il figlio Rinaldi Bartolo e il nipote Coscia Francesco del pari
condannati).

Trasmessa cop i a ex P rt.2à
n. 1 ter L. 8-d-25 n. 332
2043_
Roma, lì
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_

Roma, 5/7/13

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