Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37968 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37968 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALLETTO IVAN VINCENZO nato il 25/08/1990 a CALTANISSETTA

avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Ivan Vincenzo Alletto ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Caltanissetta. La
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di lesioni
personali, reato in ipotesi commesso in danno di Davide Bonfirraro. Il ricorrente
lamenta carenze motivazionali della decisione impugnata, nonché violazione degli artt.

alla persona offesa dai sanitari dell’ospedale cui egli si rivolse subito dopo la presunta
aggressione e quella ottenuta dal Bonfirraro presso un medico di sua fiducia, alcune ore
più tardi: mentre la prima attestava una prognosi di soli 5 giorni, l’altra evidenzia uno
stato di mobilità di elementi dentari non compatibile con quanto già accertato. Vi era poi
stato un esame radiologico, con esito che aveva escluso mobilità di sorta o men che meno
la frattura delle corone descritta nel capo d’imputazione.
Il ricorso appare inammissibile.
Le censure dell’imputato, infatti, attengono a profili di Merito non ulteriormente
sindacabili in questa sede, tanto più a fronte di una approfondita disamina della Corte
territoriale circa la natura ragionevolmente sommaria degli accertamenti compiuti sul
paziente presso il Pronto Soccorso e circa la possibilità che fenomeni di frattura delle
corone risultino evidenziati solo a seguito di accurati esami clinici e test correlati (ben
potendo, al contrario, risultare inutili altri esami radiografici o comunque strumentali.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di €
2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

582 e 583 cod. pen., essendo emerso un palese contrasto tra la certificazione rilasciata

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