Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37966 del 20/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37966 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONEMI JONNI nato il 13/12/1979 a MONCALIERI
avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 20/02/2018
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FATTO E DIRITTO
Jonni Antonemi ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa
nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino; la declaratoria di penale responsabilità
dell’imputato riguarda un addebito di tentato furto aggravato. Il ricorrente lamenta carenze
motivazionali della sentenza impugnata in punto di determinazione del trattamento
sanzionatorio, di cui era stata sollecitata una rivisitazione
in melius anche dal Procuratore
generale territoriale.
Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, «la graduazione della pena, anche
rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
alutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia, Rv 238851). Nel caso di specie, la pena era stata determinata con relativo rigore,
anche tenendo correttamente conto di precedenti gravi, numerosi e specifici a carico
dell’Antonemi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Qichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.