Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37964 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37964 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PRISCO DOMENICO N. IL 14/08/1979
avverso l’ordinanza n. 45/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CARRARA, del
02/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. Ctb-t-s-Z.–2-k , 27/€441-417-47,.._
C,t1,11.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/07/2013

Ritenuto in fatto

Il giudice rilevava come non fosse indicato alcun elemento unificante dei reati, se non quello (il
preteso movente) di “procurarsi somme finalizzate al pagamento di interessi usurari a diversi
soggetti residenti nelle province di Massa e Carrara”. Ciò non era sufficiente a configurare la
ideazione originaria che caratterizza la continuazione, mentre dalla lettura delle numerose
sentenze si evinceva solo la prossimità temporale di qualche reato o l’omogeneità tipologica od
esecutiva di alcuni di essi.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il
Tribunale, pur dando atto di ben quattro degli elementi indicativi della continuazione (movente,
prossimità temporale, omogeneità dei reati e modalità esecutive) aveva disatteso l’istanza,
nonostante si trattasse per lo più di appropriazioni indebite, ricettazioni di assegni e truffe con
analoghe modalità esecutive, commesse in ristretto ambito temporale e geografico per i motivi
detti. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuta la correttezza e adeguatezza dell’ordinanza
impugnata, chiedeva il rigetto del ricorso.
Sopravveniva il 2016113 a mezzo fax rinuncia al ricorso a firma, autenticata dal difensore, dello
stesso Di Prisco.
Considerato in diritto
Alla rinuncia consegue l’inammissibilità dell’impugnazione (ex art. 591.1., lett. d, cpp).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue (art. 616 cpp) la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una proporzionata sanzione pecuniaria.
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Roma, 5/7/13
Il

Con ordinanza 4/10/12 il Tribunale di Massa, sez. distacc. di Carrara, giudice dell’esecuzione,
rigettava l’istanza di Di Prisco Domenico intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati
definitivamente giudicati nei suoi confronti da dieci distinte sentenze per reati di vada natura.

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