Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37963 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37963 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SUFALI ADRIANO N. IL 24/07/1976
avverso l’ordinanza n. 842/2012 CORTE ASSISE di BRESCIA, del
03/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/se~le conclusioni del PG Dott. C 1

c5LA, L-<&. Uditi difensor Avv.; A-301-7; Data Udienza: 05/07/2013 Ritenuto in fatto Con ordinanza 3/12/12 la Corte di Assise di Brescia, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse del latitante Sufali Adriano atias Zaim Arben intesa alla declaratoria di inefficacia della sentenza emessa nei suoi confronti il 19/11/97 (egli già allora latitante) dalla stessa Corte di Assise per omicidio e altro. Rigettata anche l'istanza subordinata di rimessione nel termine per appellare. Quanto alla rimessione nel termine, analoga istanza era stata proposta da altro difensore del Sufaii (con le generalità di Zaim) il 21/12/98 e dichiarata inammissibile il 16/2/99. Dì per sé smentita, perciò, la pretesa conoscenza della condanna da parte dell'interessato solo in tempi recenti e, quindi, la tempestività della presente istanza (il difensore di allora aveva affermato cosa del tutto diversa, né rilevava che ciò non potesse desumersi dalla nomina conferita). Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge processuale (art. 548.3. cpp) per l'omessa notifica all'imputato latitante dell'avviso di deposito della sentenza, essendo stato (erroneamente) ritenuto ad essa equipollente quella dell'estratto contumaciale (di fatto solo quest'ultimo era stato notificato all'imputato, tra l'altro alloglotta, dato che l'annotazione a margine contenuta nella prima delle quattro pagine dell'estratto non si poteva intendere come avviso di deposito); 2) violazione di legge processuale e vizio di motivazione circa la pretesa conoscenza da parte del Sufali, latitante probabilmente in Albania, dell'atto impugnato dal suo difensore (la conoscenza della parte interessata dovendo essere effettiva e non solo presunta, laddove la procura, che avrebbe dovuto essere finalizzata e speciale, era chiaramente in bianco e le affermazioni contenute nell'impugnazione riferibili solo all'estensore). Richiamati i principi espressi in materia dalla CEDU, chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenendo corrette le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, chiedeva il rigetto del ricorso. Seguivano note difensive d'udienza limitate al tema della rimessione in termini. Considerato in diritto Il ricorso, infondato, va respinto. La sentenza della S.C. a S.U. Mainente (n. 35402 del 9/7/03, rv. 225362) per cui "ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali" riguardava fattispecie in cui si era ritenuto che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva potesse considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza. Ben altro è il caso in esame, dove si nega solo la legittimità dì una contestuale notificazione dei due atti, cui meglio si attagliano altre sentenze delle sezioni semplici, anche se anteriori alla detta sentenza delle S.U._ Indicativa sul punto che qui interessa, Cass., II, sent. n. 5321 del 15/3/00, rv. 215902: "L'avviso di deposito e l'estratto contumaciale di cui all'art. 548, co. 1 e 2, cpp non devono contenere l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e della motivazione in udienza ne' la specificazione del termine per proporre l'impugnazione; è infatti onere dell'imputato, a fronte della varietà dei termini previsti dalla legge, assicurarsi mediante una tempestiva presa visione della sentenza quale sia nel caso specifico il termine che è tenuto ad osservare per l'impugnazione, ne' la sua negligenza può 1 La Corte riteneva la ritualità della contestuale notifica (il 29/12/97) presso il difensore d'ufficio sia dell'estratto contumaciale che dell'avviso del deposito della sentenza, avvenuto il 15/12/97. Nel caso in esame, come rileva diligentemente il provvedimento impugnato, gli atti sono stati notificati entrambi il 29/12/97 e la presenza anche dell'avviso di deposito si ricava dal biglietto di cancelleria del 23/12/97, spillato all'epigrafe della sentenza, da cui emerge il deposito della stessa in data 15/12/97, con il riporto delle conclusioni delle parti e il dispositivo (per estratto conforme) letto in aula il 19/11/97. Sono pertanto verificate le condizioni delle sentenze della S.C. a sezioni semplici su riportate, che non contraddicono quella successiva a sezioni unite del luglio 2003. Del pari infondato il secondo motivo, l'istanza di rimessione in termine a suo tempo promossa (il 21/12/98) da altro difensore di fiducia (nominato dal latitante con l'alias di Arben Zaim, che il legale espressamente autentica come sedicente) fa fede, visto il rapporto fiduciario (a meno di falso ideologico accertato), di quanto in essa contenuto (in particolare la recente conoscenza della condanna da parte dell'assistito) e rende tra l'altro intempestiva (evidentemente decorso il termine di cui all'art. 175 cpp) quella presentemente proposta. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Pqm rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 5/7/13 Il Presidente riflettersi sulla validità dell'avviso e dell'estratto o sulla loro idoneità a far decorrere il termine stabilito per la proposizione del gravame". Ancora (Cass., I, sent. n. 3798 del 7/11/00, dep. 31/1/01, rv. 218046): "La notifica dell'estratto contumaciale di sentenza, in assenza di quella dell'avviso di deposito di quest'ultima, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, non essendo a ciò sufficiente la mancata indicazione, nel dispositivo di sentenza notificato mediante il predetto estratto, di un termine più lungo di quello ordinario per la redazione della motivazione e non potendo essere sostituita da atti equipollenti la contestuale notifica 'uno actu' dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace, a meno che l'estratto non contenga già le indicazioni proprie dell'avviso di deposito, sì da integrarne legittimamente la specifica funzione". Conforme (citata anche dal ricorrente) Cass., I, sent. n. 27757 del 30/5/03, rv. 227386): "La notifica del solo estratto contumaciale della sentenza è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, qualora l'atto contenga tutte le indicazioni proprie dell'avviso di deposito, così da integrarne legittimamente la specifica funzione".

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