Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37962 del 20/02/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37962 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORM NANZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.
C.C.

avverso la sentenza del 08/01/2015 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gip del Tribunale di Bologna ha applicato
distinte pene concordate a A..A, B.B. e C.C., imputati
(tutti) di concorso in furto pluriaggravato, nonché (il solo C.C.) di ulteriori reati ex
artt. 314 cod. pen., 640, comma 2, n. 1, cod. pen., 120 e 220 c.p.m.p.
Propongono ricorso, con atti distinti, il C.C.(personalmente) e i difensori degli

impugnata. Secondo le ricostruzioni difensive, il delitto di furto avrebbe dovuto essere
qualificato come truffa, giacché il B.B.- stando alle risultanze istruttorie,
corroborate dalle stesse dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei diretti interessati – si
era fatto consegnare da ignoti imprenditori spagnoli (poi rivelatisi degli zingari) una
ingente somma di denaro, pari a circa 80.000,00 euro, così entrata nella sua materiale
disponibilità (nonché di tale Radulovic, che lo accompagnava); ciò in quanto il B.B.
aveva rappresentato ai suddetti individui di essere in grado di cambiare il denaro in
questione, evidentemente di provenienza illecita, con altri contanti “puliti”. In seguito,
avvalendosi della complicità di due Carabinieri (il A.A.e il C.C.), era stata però
messa in scena una finta perquisizione dell’auto del B.B., derivandone così il
presunto sequestro della valigetta contenente il denaro e la scomparsa della stessa. Di
fatto, dunque, il possesso del bene trafugato era stato conseguente ad un atto di
disposizione delle persone offese, sia pure determinato da raggiri, non già ad una
condotta di sottrazione. Tanto più che le presunte persone offese, presenti all’intero
svolgersi della vicenda, non avevano neppure lamentato che fosse stato loro sottratto
alcunché, limitandosi a rappresentare che a causa dell’intervento delle forze dell’ordine
avevano interesse a non essere coinvolti nello sviluppo della cosa, mostrando financo
disinteresse a rientrare in possesso del denaro.
Con successive memorie, i difensori del A.A. e del C.C. hanno inteso insistere
nella prospettazione offerta, escludendo che nel caso in esame possa comunque
intendersi configurabile una ipotesi di furto aggravato da mezzo fraudolento.
Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo ‘dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. In punto di
ravvisabilità dei reati e di corretto inquadramento normativo degli addebiti, deve poi
ricordarsi che «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione
deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai

altri imputati, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza

casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena
si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità» (v. Cass., Sez. III, n. 34902 del
24/06/2015, Brughitta, Rv 264153). Opinabilità che, in ogni caso, in sede di giudizio di
legittimità deve emergere non già dalla disamina degli atti, che in concreto tutti i
ricorrenti sollecitano, bensì dalla verifica del tenore della rubrica, per come
effettivamente formulata: rubrica da cui si evince che i non meglio identificati

riposta nell’auto e rimanendo comunque tutti assieme (sul punto, tutti gli atti di
impugnazione concordano) fino al momento dell’intervento dei Carabinieri che simularono
iÌ sequestro del denaro.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di tutti i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di C 2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei
motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/02/2018.

imprenditori spagnoli consegnarono sì al B.B.la valigetta, ma solo perché venisse

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