Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37962 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37962 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VILARDI MARIO N. IL 26/02/1963
avverso il decreto n. 21/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del
26/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. AlAS:71,Z
L. 2
Ø 0.4. •

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/07/2013

Ritenuto in fatto
Con decreto 26/10/12 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il ricorso proposto di Vilardi
Mario avverso il decreto 28/9111 del Tribunale di Cosenza che lo sottoponeva alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della PS per la durata di anni due.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al requisito della pericolosità sociale e/o della sua attualità: la Corte non aveva
considerato l’attività lavorativa da tempo in atto del prevenuto e l’assenza di ogni sproporzione
del reddito al suo tenore di vita; inoltre tutti i reati giudicati (per lo più ricettazioni – quattro ed una falsa testimonianza) erano stati commessi prima del rigetto nel 2003 della precedente
proposta. Chiedeva l’annullamento del decreto impugnato.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ricordata la norma dell’art. 4 L n. 1423/56 e la
giurisprudenza anche costituzionale sul tema, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Il ricorrente, dietro lo schermo della
violazione di legge (artt. 1 e 3 L n. 1423/56, vigenti al tempo della proposta: art. 117.1. d.igs.
n. 159 del 6/9/11) tende palesemente a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle esposte dal
giudice di merito con corretta e congrua motivazione. In particolare sono stati compiutamente
esaminati i trascorsi e le pendenze penali del soggetto, segnalando come molti dei reati da lui
commessi fossero passati in giudicato dopo la pronuncia che nel giugno 2003 gli fu favorevole
con il rigetto della proposta. L’attualità della pericolosità è comunque legittimamente desunta
dalla continuità delle condotte (nuove pendenze penali nello specifico settore dei reati contro il
patrimonio, frequentazioni con pregiudicati). Di fatto, a fronte di ciò, e comunque non decisive
le considerazioni circa l’attività lavorativa (non specificata in sede di ricorso) del Vilardi, che si
assume da tempo in atto e compatibile con il suo tenore di vita.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento di una congrua sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Roma, 5/7/13

Il Presidente

La Corte riteneva l’attualità degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del prevenuto,
raggiunto da numerose condanne per reati contro il patrimonio, alcune delle quali successive a
precedente rigetto della richiesta di applicazione della misura (4/6/03). Persistita, inoltre (visti
i carichi pendenti), la condotta delittuosa specifica, nonché (viste le relazioni di servizio in atti)
la frequentazione di soggetti pregiudicati.

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