Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37960 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37960 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUKA ERMIRA nato il 26/02/1975

avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso ane parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Ermira Puka ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei
confronti della sua assistita dalla Corte di appello di Bologna; la declaratoria di penale
r’esponsabilità dell’imputata riguarda un addebito ex artt. 110 e 455 cod. pen.
La difesa lamenta carenze motivazionali della decisione impugnata in ordine alla
valutazione delle risultanze probatorie: infatti, quanto alla spendita di alcune banconote false
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presso un negozio specializzato), era emerso come il commerciante avesse versato il denaro in
banca il 01/07/2009, emettendo però lo scontrino il successivo giorno 3. Ne deriva, pertanto,
che il figlio dell’imputata si presentò presso l’esercizio e perfezionò l’acquisto solo due giorni
dopo la ricezione del denaro contraffatto da parte del venditore: ricezione, dunque, che
sarebbe avvenuta in circostanze diverse.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Infatti, le doglianze mosse nell’interesse dell’imputata riproducono ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il
difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a
norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità
dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in
precedenza, e nello stesso senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez.
VI, n. 20377 dell’11/03/2009, Arnone, Rv 243838).
In particolare, la difesa ribadisce la propria ricostruzione senza tenere conto che la
Puka risultò detenere altre banconote false, identiche a quelle di cui, guarda caso, entrò
in possesso un negoziante con il quale era entrato in contatto il figlio dell’imputata. Né
possono nutrirsi dubbi, alla luce del complessivo giudizio di linearità ed attendibilità
formulato nei riguardi delle dichiarazioni del commerciante, sulla circostanza che questi,
non appena informato della falsità del denaro versato in banca, si concentrò
immediatamente sul ricordo del cliente che glielo aveva consegnato, e non certo su chi
poté capitare in negozio 48 ore più tardi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella

che la Puka avrebbe consegnato al figlio (al fine di permettergli l’acquisto di un

determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 20/02/2018.

e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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