Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3796 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3796 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUTTADORO MARIA ROSA N. IL 11/08/1953
avverso la sentenza n. 12/2012 GIUDICE DI PACE di LANZO
TORINESE, del 28/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal s
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dot
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 05/12/2014

8434/2013

1.11 giudice di pace di Lanzo Torinese ha condannato Guttadoro
Maria Rosa a C 800 di multa per il reato di cui all’articolo 590 codice
penale in relazione all’incidente stradale avvenuto il 14.6.2012
allorché la medesima perdeva il controllo della propria auto, saliva
sul marciapiede della strada che stava percorrendo ed urtava D’
Alessandro Maria Antonietta che era seduta su una seggiola vicino
alla porta della sua abitazione, facendola cadere a terra e
cagionandole lesioni guarite in oltre 40 giorni. Riteneva il predetto
giudice che non fosse stato provato il malore che l’imputata aveva
addotto a sua giustificazione, e che l’incidente si fosse verificato per
colpa della medesima imputata che percorreva la provinciale del
comune di Germagnano a velocità non adeguata.
2.Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione
Guttadoro Maria Rosa che deduce erronea applicazione di legge in
relazione agli articoli 533,535,544 comma terzo del codice di
procedura penale e agli articoli 32 e 52 del decreto legislativo n. 274
del 2000. La ricorrente sottolinea che il termine per impugnare la
sentenza emessa dal giudice di pace è di 30 giorni e pertanto il
ricorso dalla medesima presentato è tempestivo. Con il secondo
motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione
all’articolo 185 del codice penale e agli articoli 24 e 25 del d.p.r. 313
del 2002, lamentando che il giudice abbia concesso il beneficio
della non menzione; rileva che tale beneficio è stabilito per legge
atteso che le sentenze del giudice di pace non vengono iscritte nei
certificati del casellario giudiziale rilasciato a richiesta
dell’interessato e dunque la statuizione contenuta nella sentenza
impugnata è sovrabbondante. Con un terzo motivo deduce
mancanza contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione e
inosservanza dell’articolo 141 del codice della strada. La ricorrente
contesta la ritenuta responsabilità assumendo che non vi è stato un
processo logico argomentativo dal quale si possa desumere perché
l’imputata avrebbe tenuto una velocità non adeguata e da quali
elementi sia stata desunta tale inadeguatezza. L’imputata non è
stata sanzionata per eccesso di velocità; nessuna traccia di frenata è
stata riscontrata; il sinistro non è avvenuto in curva o in un punto di
scansa di visibilità; circostanze tutte che avvalorano la tesi del
imputata secondo cui la medesima aveva perso conoscenza per un
mafore improvviso, ciò che avrebbe dovuto portare all’applicazione
del esimente ex articolo 45 del codice penale per caso fortuito poco
forza maggiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorsO, tempestivamente presentato, non merita accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

2. Deve in conclusione rigettarsi il presente ricorso e condannarsi la
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.t.m.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 5.12.2014.

Le osservazioni formulate con il secondo motivo, pur formalmente
corrette, non giustificano alcun provvedimento da parte di questa
Corte atteso che nessun pregiudizio può derivare alla ricorrente dal
fatto che il giudice abbia ritenuto di fare espressa menzione, in
sentenza, del beneficio della non menzione della condanna, pur
essendo il medesimo beneficio previsto per legge.
Il terzo motivo è palesemente inammissibile atteso che con il
medesimo viene sollecitata a questa Corte una nuova e diversa
lettura delle risultanze processuali senza tenere conto della diffusa e
puntuale motivazione con la quale il giudice di pace si è fatto carico
della versione già in quella sede fornita dall’imputata che riconduce
l’incidente alla perdita di coscienza conseguente ad un improvviso
malore; ha rilevato il detto giudice che la tesi non poteva essere
accolta in quanto sfornita di un ragionevole sostegno probatorio
essendo in sostanza fondata solo sulle dichiarazioni della medesima
imputata. In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta
illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Deve infatti
ricordarsi che nel procedere al controllo di legittimità, la Corte di
cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga
effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne’ deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i
limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^, sent. n. 1004
del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^, sent. n.
2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza
di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo
profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto
dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli
enunciati che la compongono. È peraltro possibile prospettare in
sede di legittimità una interpretazione del significato di una
intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito
soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in
cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo
difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed
incontestabile. (Cass. Sez. 2^, sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep.
19.10.2007 rv 237994).

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