Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37959 del 20/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37959 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ANTOCHI GIULIAN nato il 17/03/1991
ANTOCHI ADRIAN nato il 03/10/1995
PADURARIU GEORGIAN BOBY nato il 26/04/1986
avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 20/02/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Giulian Antochi, Adrian Antochi e Georgian Boby Padurariu, con atto unico
curato nell’interesse dei tre assistiti, ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa
nei confronti dei suddetti dalla Corte di appello di Venezia; la declaratoria di penale
responsabilità degli imputati riguarda un addebito di concorso in lesioni aggravate. La difesa
generiche in regime di prevalenza sulle circostanze di segno contrario, quanto meno in ragione
della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli afferenti il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di
comparazione ex art. 69 cod. pen., implicando una valutazione tipica del giudizio di
merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi
quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. Cass., Sez. U, n.
10713 del 25/02/2010, Contaldo). Va peraltro rilevato come entrambe le decisioni di
merito pongano l’accento sulla peculiare gravità della condotta degli imputati, in ragione
dell’entità delle lesioni cagionate alle persone offese.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di €
2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
° Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
‘Così deciso il 20/02/2018.
lamenta violazione della legge penale, per non essere state concesse ai ricorrenti le attenuanti