Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37956 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37956 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ALIWAT OTMAN nato il 18/02/1995
CHABLOUI AMINE nato il 24/09/1995

avverso la sentenza del 10/02/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Otman Aliwat e Amine Chebloui ricorre avverso la pronuncia indicata
in epigrafe, emessa nei confronti dei suoi assistiti, ex art. 444 del codice di rito, dal
Tribunale di Napoli (con riguardo a un addebito di concorso in furto aggravato). La
difesa, con atto unico curato nell’interesse di entrambi gli imputati, deduce inosservanza
dell’art. 129 cod. proc. pen., per non avere il giudice di merito evidenziato le ragioni della
insussistenza di cause di proscioglimento.

B’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha operato uno
specifico richiamo ad atti processuali (fra cui il verbale di arresto degli imputati e le
dichiarazioni rese dagli operanti in occasione dell’udienza di convalida); in tal modo,
appare ampiamente soddisfatto lo standard motivazionale per tale genere di decisioni,
atteso che «nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la
Presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al
riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di C 2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei
motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

Il ricorso appare inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA