Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37955 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37955 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCIARDI GTACOMO ALESSIO nato il 2.9/02/1960 a ASMARA( ETIOPIA)

avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO

Alessio Giacomo Ricciardi ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna. La declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di violazione di domicilio: secondo l’ipotesi
accusatoria, il Ricciardi si sarebbe introdotto all’interno di un esercizio di bar-pasticceria gestito
dalla sua ex moglie, contro la volontà di costei.

offesa, caduta invece in numerose contraddizioni (sia sul riconoscimento del Ricciardi come il
soggetto da lei notato nella circostanza, sia sul possesso da parte del medesimo di una copia
delle chiavi del locale, vista una pregressa attività lavorativa che egli vi aveva svolto). Si duole
altresì della determinazione del trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze di segno
contrario).
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza delle doglianze.
Quanto al primo aspetto, la Corte territoriale ha financo sottolineato come la
denunciante incorse in plurime reticenze, semmai, per alleggerire la posizione dell’ex
coniuge, trincerandosi dietro una pluralità di presunte amnesie: in ogni caso, era pacifico
che i vetri di una porta erano stati rotti, come constatato dalla polizia giudiziaria, che la
donna avesse cambiato le serrature già in passato e che ella avesse proibito al Ricciardi
di accedere in quel luogo, anche per evitare che l’uomo vi si recasse portando al seguito
– come nel caso in questione – la nuova compagna.
Inoltre, in punto di giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze, le Sezioni Unite
di questa Corte hanno affermato che le relative statuizioni, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
‘dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della
pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). Nel caso
di specie, anche in ordine alla valenza della contestata recidiva, la Corte emiliana ha
ineccepibilmente sottolineato il peso degli “innumerevoli precedenti” del Ricciardi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di ritenuta attendibilità della persona

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della’ somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

olo Michel’

Il Presidente
Sterpo Pa1,51

/-

4.

Il Consigliere estensore

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