Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37954 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37954 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAHAZE ALI nato il 02/10/1975

avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Al) Bahaze ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei
confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna. La declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto aggravato: secondo l’ipotesi
accusatoria, il Bahaze si sarebbe impossessato di una banconota da 5,00 euro, sottraendola
dal bagaglio di una viaggiatrice, riposto nella cuccetta di un treno.
La difesa lamenta violazione di legge in punto di ritenuta offensività della fattispecie e di

prevalenza dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. sulle circostanze di segno contrario).
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza delle doglianze.
Quanto al primo aspetto, non può certamente ritenersi privo di offesa tout court il
furto di una pur modesta somma di denaro, trafugata da una borsa custodita dall’avente
diritto fra i beni portati al seguito in occasione di un viaggio in treno (somma che, in linea
di principio, poteva essere destinata dalla vittima anche al soddisfacimento di esigenze
urgenti). Inoltre, in punto di giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze, le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che le relative statuizioni, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della
pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). Nel caso
di specie, in ordine alla valenza della contestata recidiva, la Corte emiliana ha
ineccepibilmente sottolineato il peso delle numerosissime condanne pregresse riportate
dal Bahaze.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
Somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della’ somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

determinazione del trattamento sanzionatorio (con riguardo al mancato riconoscimento della

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