Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37952 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37952 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORINI ERCOLE nato il 09/11/1938 a VERONA

avverso la sentenza del 09/02/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso aile parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO
Ercole Fiorini ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa
nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia. La declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di minaccia e lesioni personali, reati in
ipotesi commessi in danno di Maria Luisa Menegatti. Il ricorrente lamenta carenze
motivazionali della decisione impugnata, con riguardo alla ritenuta attendibilità della

in primo grado in misura eccessiva, malgrado la parziale assoluzione (in ordine ad una
ulteriore contestazione di ingiuria, reato depenalizzato).
Su entrambi i motivi insiste, con memoria depositata il 06/02/2018, il difensore di
ufficio del Fiorini.
Il ricorso appare inammissibile.
Quanto alla ricostruzione dei fatti, le censure dell’imputato attengono a profili di
merito non ulteriormente sindacabili in questa sede, tanto più a fronte dei riscontri alle
dichiarazioni della Menegatti (consistenti nelle certificazioni mediche in atti, pienamente
compatibili con gli esiti delle condotte violente lamentate). Per consolidata
giurisprudenza, inoltre, «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione
pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una
provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e
non necessariamente motivata» (Cass., Sez. III, n. 18663 del 27/01/2015, Rv
263486); né può ritenersi, a fronte di una condanna al risarcimento comunque generica,
che una parte della somma liquidata a titolo di provvisionale dovesse necessariamente
riferirsi ai danni conseguenti al delitto di ingiuria.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C
2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiàra inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

persona offesa; si duole inoltre della mancata riduzione della provvisionale, già disposta

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