Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37951 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37951 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORRACO LUIGI nato il 25/11/1967 a SAN FERDINANDO DI PUGLIA

avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO

Luigi Torraco ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
›Cocima,

emessa (anche) nei suoi confronti dalla Corte di appello di

‘, :eTtEr . la declaratoria di

penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di tentato furto aggravato.
Il ricorrente lamenta vizi della motivazione, deducendo che non sarebbero stati

della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso appare inammissibile, per evidente genericità dei motivi di doglianza.
L’imputato, infatti, si limita a richiamare principi di ordine generale, in astratto validi
per qualunque vicenda processuale, senza però rappresentare sotto quali specifici profili
gli stessi sarebbero stati violati nella fattispecie in esame (vi è addirittura un riferimento
fuorviante agli obblighi di motivazione gravanti sul giudice di merito anche in ordine alla
verifica del quantum di una pena concordata, laddove il caso sub judice non riguarda
comunque una sentenza di patteggiamento).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/02/2018.

Il C

igliere estensore

Il Presidente
Ste
( fj?o.

olo Micheli

C/C2
/

esaminati tutti gli aspetti della vicenda e che non risultano indicati i criteri posti a base

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