Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3795 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3795 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

Data Udienza: 05/12/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BACCILI SILVANO N. IL 26/11/1937
avverso la sentenza n. 194/2012 GIUDICE DI PACE di LUCCA, del
12/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. robil – ROPli MAIN
che ha concluso per Q}

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Udito, per la parte civile, l’Avv.

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G.T1.0 Ot:i

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15032/2013

1.Baccili Silvano ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza del
giudice di pace di Lucca in data 12.11.2012 che ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Marchio Giuseppe per mancanza di querela;
deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge laddove non è stata
ravvisata nella denuncia — querela dal medesimo presentata la chiara
manifestazione della volontà di perseguire penalmente i fatti denunciati; ad
avviso del ricorrente una tale volontà era chiaramente espressa fin dalla
intestazione dell’atto quale “denuncia-querela”, non essendo necessario, per
pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’utilizzo di formule sacramentali ma
la sola espressione della volontà che i fatti denunciati siano perseguiti
penalmente, ciò che nella specie risultava chiaramente ed era stato
confermato anche dalla intervenuta costituzione di parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento.
E’ pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la
manifestazione della volontà di punizione del colpevole, che costituisce
elemento essenziale della querela, non richiede l’impiego di formule
particolare e può essere desunta dal complessivo comportamento della
persona offesa, anche successivo al fatto, ed in particolare dalla costituzione
di parte civile.
Di recente (sez. V 5.12.2013 n.1710 Rv. 258682) è stato altresì affermato
che ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di
punizione è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto
depositato dalla persona offesa come denuncia-querela, in quanto assume
rilievo decisivo il significato tecnico dell’espressione adoperata.
Non può dunque dubitarsi del valore di querela dell’atto presentato dal
Baccili, espressamente intitolato denuncia-querela e nel quale il medesimo
chiedeva di essere avvertito della richiesta di archiviazione, dichiarava di
opporsi alla definizione del procedimento mediante decreto penale di
condanna e manifestava l’intenzione di volersi costituire parte civile,
dimostrando così in maniera inequivocabile di volere che si iniziasse e si
proseguisse l’azione penale.
3. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio al giudice
di pace di Lucca per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

RITENUTO IN FATTO

annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Lucca.

Così deciso in Roma il 5.12.2014

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