Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37949 del 20/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37949 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
sul ricorso proposto da:
MARSALA VINCENZO nato il 29/04/1984 a ROMA
avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 20/02/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Vincenzo Marsala ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa
nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Palermo; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di cui agli artt. 75 e 73 del d.lgs. n. 159/2011.
La difesa lamenta violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza impugnata in
punto di omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.
pen., nonché con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuta
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Quanto al primo aspetto, la Corte territoriale ha già chiarito il contesto di abitualità
nella dedizione del Marsala, a condotte illecite (nello specifico, egli non solo si• era
allontanato dal luogo dove gli era stato imposto l’obbligo di soggiorno, ma si era anche
posto alla guida di un’autovettura pur essendogli stata revocata la patente): al
medesimo, peraltro, risulta contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale,
espressamente ritenuta ricorrente, per quanto disapplicata in concreto, dai giudici di
merito.
Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità, «la graduazione della pena, anche
rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
Pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia, Rv 238851). Nel caso di specie, appare ineccepibile il richiamo operato dalla Corte
siciliana ai “numerosi e gravi precedenti penali” del Marsala.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.
eccessivamente gravosa.