Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37947 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37947 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORM NANZA
sul ricorso proposto da:
PASOTTI STEA SERGIO nato il 09/02/1979 a MARANO DI NAPOLI

avverso la sentenza del 14/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Sergio Pasotti Stea ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna; la declaratoria di
penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di rissa e lesioni personali. La difesa
lamenta carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine:
alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla rissa in rubrica, essendo emerso che
questa si svolse all’interno dello stesso locale ma in un contesto diverso da quello in cui
rimase colpita la persona offesa dal delitto ex art. 582 cod. pen. (tale Barbieri);

alla individuazione del Pasotti Stea come aggressore del Barbieri, atteso che la vittima
sostenne di essere stata colpita da tergo, un teste indicò come autore della condotta
l’odierno ricorrente ma lo vide fronteggiare il Barbieri, altri accusano il Pasotti Stea ma
perché così riferirono loro terze persone (una delle quali era una ragazza con problemi
di vista);

alla mancata esclusione della contestata recidiva.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Infatti, la dinamica dell’accaduto risulta compiutamente ricostruita nella sentenza

impugnata, anche attraverso l’indicazione dell’unitarietà del contesto in cui le varie
condotte violente in rubrica ebbero luogo: le stesse ammissioni dell’imputato, non
contestate nel ricorso, secondo cui egli era intervenuto per difendere un amico (salvo
decidere di farlo sferrando pugni, poi addirittura un violento calcio al volto del Barbieri),
confermano la sua partecipazione alla rissa. Al di là di alcune imprecisioni o di ricordi
parziali da parte degli astanti, inoltre, nessuno risulta avere avanzato dubbi sulla
circostanza che a colpire il suddetto Barbieri, in un modo o nell’altro, fu appunto il Pasotti
tea . Quanto alla recidiva, seppure non oggetto di specifica valutazione da parte della

Corte di appello, va evidenziato come la sentenza ponga comunque in risalto i numerosi
precedenti, anche specifici, del ricorrente, nonché il rilievo che egli continuò a
manifestarsi pericoloso e a dare in escandescenze a lungo, anche dopo l’intervento dei
verbalizzanti.
Va altresì rilevato che le censure afferenti la prospettata esclusione della recidiva ed
il concorso dell’imputato nel delitto ex art. 588 cod. pen. risultano proposte per la prima
volta ‘solo con l’odierno ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

mes■11•11.,

Così deciso il 20/02/2018.

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