Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37946 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37946 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDIN CRISTINA N. IL 23/01/1966
avverso la sentenza n. 172/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
,ASLC-1
che ha concluso per Q
t.
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co ,-‘vto
e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/06/2013

Ritenuto in fatto

Le contraffazioni consistevano nei primi due casi (carta d’identità e patente di guida) nella
correzione mediante abrasione e sovrascrittura a penna dell’anno di nascita modificato da 1966
a 1968 e nel terzo caso (passaporto) nella sovrapposizione sulla data di nascita del 23/1/66 di
una striscia di carta con la battitura a macchina della data del 23/1/70. Il tutto era accertato al
valico di frontiera con la Slovenia, i cui agenti rilevavano la falsificazione e riaccompagnavano
in Italia la Baldin e le tre persone che erano con lei sull’auto colla quale viaggiavano. La donna
non sapeva dare spiegazione dei fatti. Al terminale di frontiera risultava che la patente di guida
(circostanza confermata dall’interessata) era stata denunciata smarrita nel 1988. In sede di
giudizio abbreviato condizionato, seguito a opposizione a decreto penale dì condanna, la Baldin
affermava che tutti e tre i documenti le erano stati sottratti nel 2004 senza che di ciò si fosse
accorta, se non quando qualche giorno dopo li aveva ritrovati in una busta di plastica lasciata
nei pressi del suo negozio, ciò senza peraltro controllarli o denunciare il fatto.
La sentenza della S.C. seguita alla conferma della condanna in appello (sent. 27/5/10 C.A. di
Trieste), in accoglimento del secondo motivo di ricorso, che lamentava l’esclusione dell’ipotesi
non punibile del c.d. falso grossolano, ravvisava un vizio di motivazione della Corte territoriale,
il giudice di merito non avendo valutato, al di là dell’evidente falsificazione e, anzi, proprio a
ragione di essa, quale fosse l’animus del suo autore: perché, cioè, non si potesse ipotizzare un
errore in buona fede.
Il giudice del rinvio confermava l’impossibilità di ipotizzare il “falso grossolano”, non potendosi
ipotizzare la buona fede nella falsificazione parziale e limitata di documenti per il resto originali
come quelli in oggetto, che ad un sommario esame avrebbe potuto sfuggire al controllo; inoltre
i falsi (sia la correzione della cifra a penna che la sovrapposizione della fascetta dattiloscritta)
potevano non apparire immediatamente od essere attribuiti ad una lecita correzione delle
autorità compenti; strana, infine, la correzione “ingenua” di una patente di guida rilasciata nel
1985 ad un soggetto che, se nato nel 1968 e non nel 1966, in quell’anno non avrebbe avuto
ancora 18 anni.
Ricorreva per cassazione la difesa. Premessi i fatti e lo svolgimento del processo, deduceva con
unico motivo violazione di legge penale e processuale (artt. 49, co. 2, cp e 530 cpp) e vizio di
motivazione: il giudice del rinvio non si era uniformato alle indicazioni della S.C., che lo aveva
sollecitato a motivare l’assenza della buona fede dell’imputato in un falso evidente e inidoneo a
trarre in inganno. Chiedeva l’annullamento.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata. Nessuno compariva per la ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto. La sentenza di rinvio non merita censure: l’annullamento
della Corte di legittimità aveva sollecitato il nuovo giudice ad una rinnovata valutazione circa
1

Con sentenza 1/10/12 la Corte d’Appello di Trieste, decidendo su rinvio della Cassazione (sent.
2/12/11), in parziale riforma della sentenza 27/3/07 del Gup del Tribunale di Gorizia, che in
esito a giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, la continuazione e la diminuente del
rito, condannava Baldin Cristina alla pena (sospesa, senza menzione e interamente condonata)
di mesi 4 di reclusione per il reato (accertato in Gorizia il 40/4/06) di contraffazione (artt. 477
e 482 cp) della propria carta d’identità, della patente di guida e del passaporto, riduceva la
pena a mesi 2 di reclusione (sostituita con 2.280 euro di multa), revocava su richiesta di parte
la sospensione condizionale e confermava nel resto (confisca dei documenti dichiarati falsi).

l’elemento psicologico (di eventuale buona fede) che poteva aver mosso l’autore di falsi così
evidenti come quelli in oggetto. Il giudice del rinvio ha compiuto tale valutazione, partendo dal
presupposto, incensurabile nel merito, che i falsi, benché evidenti ma parziali e circoscritti alla
data di nascita, erano tali da poter sfuggire ad un controllo sommario o superficiale e, laddove
rilevati, esser anche attribuiti (proprio per la risoluta e non accurata correzione) alla stessa
autorità demandata al loro rilascio. Non propriamente, dunque, un falso grossolano e, inoltre,
finalizzato (in tutte le sue ripetute versioni) a modificare un dato importante (per le più varie
ragioni) come la data di nascita (nel caso, posticipando di 2 o 4 anni l’età della Baldin).

Pqm
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5/6/13
Il
Il Presidente
( futAt7i(

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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