Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37945 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37945 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANZA MARCEL nato il 17/01/1983 a PIETRASANTA

avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018


FATTO E DIRITTO
Il difensore di Marcel Lanza ricorre avverso la sentenza in epigrafe, emessa nei
confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di furto ed utilizzo indebito di strumenti di
pagamento. Nell’odierno ricorso si lamenta la violazione dell’art.

62-bis cod. pen.,

giacché il Lanza avrebbe meritato la concessione delle attenuanti generiche sia per il
Corretto comportamento processuale che

per la modestia del danno patrimoniale

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Va infatti ricordato che «la sussistenza di

circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di
fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non
contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419; v. anche
Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163, secondo cui «ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un
solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso»). Nel caso di specie,
appare in linea con i principi appena illustrati la decisione dei giudici di merito di fondare
le proprie determinazioni, in punto di trattamento sanzionatorio, sull’esistenza di plurimi
precedenti penali, anche specifici, del Lanza.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte
Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

cagionato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA