Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37945 del 05/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37945 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KATIRI ABDELAZIZ N. IL 01/01/1980
DELLOUFI ABDELILAH N. IL 27/01/1985
LEBSIRI BOUZEKRI N. IL 03/02/1984
avverso la sentenza n. 3879/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
fou. f-oa_Cy eggà. i
che ha concluso per ‘ Lt 4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/06/2013

Con sentenza 30/1/12 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 22/3/11 del
Tribunale di Milano che, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva
laddove contestata e con la continuazione, condannava, tra gli altri, Katiri Abdelaziz alla pena
di anni 16 di reclusione, Delloufi Abdelilah alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione e Lebsiri
Bouzekri alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione per i reati, rispettivamente contestati, di
associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, extasy, hashish:
in Comazzo, Merlino, Trucazzano, Settala e comuni limitrofi dal 1°/4/04 al 21/7/04, capo 1) e
di specifici fatti di detenzione a fine di spaccio e di acquisto di sostanza stupefacente (capo 2
per Katiri, Lebsiri e Delluofi in eguali località e periodo, anche nel gennaio-marzo 2003 e nel
febbraio 2004 per il primo e il secondo; e ancora, negli stessi tempi e luoghi, capo 3 per Katiri;
capo 4 per Lebsiri; capo 5 per Katiri e Lebsiri; capo 6 per Katiri, Lebsiri e Delloufi; capo 7 per
Lebsiri e Delluofi; capi 8 e 9 per Delluofi).
Secondo l’accusa, verificata dai giudici di merito, Katiri Abdelaziz, detto Sandro, era a capo del
gruppo (per lo più immigrati marocchini); Lebsiri Bouzekri, detto Zaccaria, era il suo principale
collaboratore; Delluofi Abdelilah, detto Reda, aveva funzioni di collegamento con i derri ovvero
gli spacciatori di ruolo minore. I luoghi di spaccio (come nominati in codice nelle conversazioni
intercettate) il cimitero (vicino al camposanto di Trucazzano), la sbarra (una strada sterrata in
comune di Merlino), la cascina (una casa colonica tra Comazzo e Trucazzano). Le autovetture
usate una Fiat Bravo, una VW Golf, una Lancia Y.
L’indagine nasceva dall’arresto in flagranza, il 26/2/04 a Comazzo, di El Omari Abdelaziz, che
rivelava di spacciare, assieme a tali Reda (Delluofi Abdelilah) e Morad (E1 Hamdani Mohamed),
per un certo Sandro (Katiri Abdelazizi, da tempo conosciuto), che si riforniva da un albanese e
da altri marocchini (20-30 g. per volta a 30 euro al grammo che rivendeva a 50); tramite di
detto Sandro tale Zaccaria (Lebsiri Bouzekri); tutti costoro l’arrestato riconosceva in fotografia
e di Sandro e di Morad forniva anche le utenze telefoniche. Di qui un’attività di intercettazione,
pedinamento e controllo che portava a individuare diversi soggetti dediti allo spaccio in forma
associata nelle campagne a sud di Melzo, tra le province di Milano e Lodi (oltre ai su nominati,
El Hamdani Said detto Marco, fratello di Morad, Chaid Hicham detto Pedro, Di Lena Emanuele
detto Lele e altri, separatamente giudicati).
Ricorrevano per cassazione i detti Katiri Abdelaziz, Delloufi Abdelilah e Lebsiri Bouzekri.
Katiri, con atto a sua firma, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
reato associativo (si era trattato di una vendita da strada, durata per un periodo di tempo
limitato, dove poteva solo ravvisarsi un mero rapporto bilaterale o concorso tra venditori ed
acquirenti); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della
ipotesi di lieve entità di cui al comma sesto dell’art. 74 dpr n. 309/90; 3) vizio di motivazione
per il mancato riconoscimento dell’analoga attenuante ex art. 73, comma quinto, per i singoli
fatti di spaccio. Chiedeva l’annullamento in parte qua.
Delluofi, con atto a sua firma, deduceva: 1) violazione dì legge (art. 500.4. cpp) laddove il
giudice aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni (nei confronti del Delloufi etero accusatorie)
rese nella fase delle indagini preliminari da El Omari Abdelaziz senza la presenza del difensore
ed aveva disatteso la ritrattazione dibattimentale del propalante sul supposto (indimostrato) di
pressioni ricevute in un periodo di libertà dal coimputato El Hamdani Said (Marco); 2) vizio di
motivazione laddove l’utenza telefonica attribuita in sede di indagini dal El Omari al Morad (El
Hamdani Mohamed) veniva (apoditticamente) indicata in sentenza (che ometteva di richiamare
1

Ritenuto in fatto

detta attribuzione) come pacificamente in uso al Reda (Delloufi). Chiedeva l’annullamento della
sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto di tutti i ricorsi.
Nessuno compariva per i ricorrenti.
Considerato in diritto
I ricorsi, infondati, vanno respinti.
Di ugual contenuto quelli di Katiri e di Lebsiri. Essi non contestano la propria responsabilità, ma
negano che nelle condotte loro addebitate (meri rapporti bilaterali di compravendita) possa
ravvisarsi il reato associativo e comunque invocano sia per il detto reato (ove confermato) che
per i singoli episodi di spaccio l’attenuante del fatto di lieve entità.
Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che “in
tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche l’attività dì
vendita ai consumatori, quando sia effettuata [come nel caso] avvalendosi consapevolmente e
continuativamente delle risorse dell’organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte,
costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito
dall’organizzazione stessa” (v. Cass., I, sent. n. 1849 del 9/12/08, dep. 19/1/09, rv. 242726).
Anche di recente (sez. V, sent. n. 8033 del 15/11/12, dep. 19/2/13, rv. 255207) si è affermato
che “in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del
vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data [si ripete, come nel
caso] anche per mezzo dell’accertamento di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli
spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di
tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati
rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive”.
Infondato anche il secondo motivo. Per giurisprudenza anche recente (v. Cass., sez. I, sent. n.
4875 del 19/12/12, dep. 31/1/13, rv. 254194) “l’ipotesi associativa prevista dal comma sesto
dell’art. 74 dpr 309/90 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte
commesse in attuazione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di
lieve entità e di minima offensività previsti dall’art. 73, comma quinto, del medesimo dpr n.
309” e in applicazione del principio la Corte ha escluso detta ipotesi, ad esempio, in un caso in
cui le sole condotte di spaccio potevano essere considerate di lieve entità, ma non altrettanto
quelle di acquisto ai fini dell’approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati.
Nel caso in esame (dove peraltro le forniture erano di rilievo) ciò non è neppure per le singole
vendite: ripetute, capillari, organizzate, a copertura di un’ampia area geografica.
Del pari infondato il ricorso a firma Delluofi.
Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce che il coimputato El Omari ha reso interrogatorio
di garanzia al Pm il 30/9/04 (dove aveva confermato i precedenti resi alla pg il 26/2 e il 7/5),
completando le sue dichiarazioni anche etero accusatorie, non assistito da difensore. Tali
2

C’

e

Lebsiri, con atto a sua firma, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
al reato associativo (si era trattato di una vendita da strada, durata per un periodo di tempo
limitato, dove poteva solo ravvisarsi un mero rapporto bilaterale o concorso tra venditori ed
acquirenti); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della
ipotesi di lieve entità di cui al comma sesto dell’art. 74 dpr n. 309/90; 3) vizio di motivazione
per la mancata riconoscimento dell’analoga attenuante ex art. 73, comma quinto, per i singoli
fatti di spaccio. Chiedeva l’annullamento in parte qua.

Quanto al secondo motivo, che censura come apodittica l’affermazione contenuta in sentenza
secondo cui sarebbe pacificamente in uso al Reda (il ricorrente Delloufi) l’utenza telefonica che
l’El Omari attribuisce invece al Morad (El Hamdani Mohamed), non s’è posto mente al fatto che
il cellulare in questione funziona anche dopo il sequestro dell’apparecchio successivo all’arresto
dell’E! Hamdani (pagg. 41-42 della sentenza di appello). Per la sua riconducibilità al Reda si
ricorda anche (ibidem, pag. 42) come spesso i parlanti si chiamassero con il loro vero nome
(Abdelilah per Delloufi, alias Reda, peraltro spesso controllato con gli altri imputati e unico che
il coimputato Chaid Hicham, ovvero Pedro, ammette di conoscere, a comprova del suo ruolo di
collegamento con i derri).
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5/6/13

Il

dichiarazioni, benché ritrattate all’udienza dibattimentale in primo grado del 14/1/11, erano
state tuttavia acquisite ed utilizzate dal giudice, peraltro senza adeguata motivazione, ai sensi
dell’art. 500.4. cpp. Ebbene, da un lato l’affermazione contenuta in ricorso circa la mancata
assistenza di un difensore all’interrogatorio di garanzia dell’e Omari del 30/9/04 (post legem
n. 63 del 2001) è generica in quanto priva di ogni supporto documentale, dall’altro deve darsi
atto che l’ordinanza acquisitiva del 18/2/11 fonda su un argomento logico-fattuale di evidente
spessore (per sua ammissione El Omari ritratta le sue dichiarazioni etero accusatorie a molti
anni di distanza dopo aver incontrato nel 2007, durante un periodo di libertà, il coimputato El
Hamdani Said: è allora che, nuovamente incarcerato, egli invia due lettere al Pm per ritrattare
quelle dichiarazioni; pur negando di aver subito pressioni in tal senso, ammette di avere due
figli di tenera età avuti da una donna italiana sua ex convivente che ora lavora in un ristorante
dell’hinterland milanese e che i suoi coimputati sono al corrente di ciò). Tanto premesso, si
deve anche ricordare che la prova a carico del ricorrente (e degli altri coimputati) ha sì nelle
dichiarazioni dell’EI Omari la sua scaturigine investigativa, ma che i riscontri a tali dichiarazioni
hanno autonoma e decisiva valenza probatoria: è la mole di intercettazioni che dal 194/04 ha
inizio sulle due utenze telefoniche rispettivamente in uso a Sandro (Katiri Abdelaziz) e a Morad
(El Hamdani Mohamed), a loro volta supportate dai servizi di pedinamento e di controllo che
finiranno per smantellare la rete di spacciatori sotto osservazione (teste m.11o Ruscigno dei CC
di Lodi).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA